Integrazione del contraddittorio necessaria nel giudizio sulle concessioni demaniali marittime (TAR Basilicata n. 169 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso avverso gli atti di una procedura comparativa per il rilascio di una concessione demaniale marittima, l’omessa notificazione del ricorso ai soggetti che hanno partecipato alla stessa procedura e che risultano destinatari di specifiche statuizioni, quali i controinteressati indicati negli atti impugnati, comporta la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 28, comma 3, e 49 cod. proc. amm. L’ordine di integrazione è rivolto a garantire il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che potrebbero subire un pregiudizio dall’eventuale annullamento degli atti gravati, essendo portatori di un interesse qualificato all’esito del giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato, con ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, una serie di atti adottati dalla Regione Basilicata e dal Comune di Maratea in materia di concessioni demaniali marittime nella Località Porto del Comune di Maratea. In particolare, la ricorrente ha contestato l’avviso di pubblicazione dell’istanza di concessione, la deliberazione della Giunta regionale che ha escluso la sua concessione dal novero di quelle valide fino al 30 settembre 2027, nonché la successiva determinazione dirigenziale con cui è stata approvata la graduatoria definitiva e dichiarato vincitore un diverso operatore economico. La società ha altresì dedotto l’illegittimità della declaratoria di inammissibilità della propria istanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata, all’esito dell’udienza pubblica, ha rilevato la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 28, comma 3, e 49 cod. proc. amm. Il Collegio ha ritenuto che il giudizio debba svolgersi nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato alla procedura comparativa e che risultano espressamente menzionati negli atti impugnati, ossia la società risultata aggiudicataria, gli altri operatori economici istanti e il Comune di Maratea, quest’ultimo in quanto ente interessato alla porzione di demanio oggetto della concessione.
Secondo il Collegio, la natura plurisoggettiva della procedura selettiva e la circostanza che il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva incida direttamente sulle posizioni di tutti i partecipanti rendono necessario che questi ultimi siano posti in condizione di contraddire. L’eventuale accoglimento del ricorso, infatti, produrrebbe effetti diretti non solo nei confronti dell’Amministrazione resistente, ma anche nei confronti di tutti i soggetti che hanno tratto utilità dagli atti impugnati.
Il Tribunale ha pertanto assegnato alla ricorrente il termine del 15 maggio 2026 per provvedere alla notificazione del ricorso, degli atti di motivi aggiunti e della documentazione allegata nei confronti dei soggetti indicati, e il termine del 25 maggio 2026 per il deposito della prova dell’avvenuto adempimento. Ha infine riservato a un successivo provvedimento presidenziale la fissazione dell’udienza pubblica di prosecuzione della trattazione, disponendo che la segreteria provveda alle conseguenziali comunicazioni.
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Nota della Redazione
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