Esclusione dalla VIA per soglie e sindacato ambientale regionale (Cons. Stato n. 9722 del 04.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’esclusione di un progetto dalla valutazione di impatto ambientale per effetto del sopravvenuto regime di esenzione per soglie non comporta l’assenza di qualsiasi sindacato ambientale. L’amministrazione competente al rilascio del titolo abilitativo conserva il potere-dovere di esaminare le osservazioni dell’ente locale e di imporre prescrizioni di mitigazione, cosicché la compatibilità ambientale dell’intervento risulta comunque accertata in sede procedimentale. Ne deriva che la questione di legittimità costituzionale della disciplina semplificatoria, fondata sull’assunto che essa impedisca ogni valutazione negativa, è irrilevante quando non sia provato che l’impianto arrechi pregiudizi ambientali rilevanti. Il giudice amministrativo, inoltre, non è tenuto a investire la Corte di giustizia di una questione interpretativa quando il quadro normativo e giurisprudenziale è chiaro.
Il Fatto
La Provincia propone appello avverso la sentenza del TAR Marche che ha respinto l’impugnazione del decreto regionale con cui è stato approvato il progetto di un impianto a biogas e l’azienda agricola è stata autorizzata all’attivazione. Il gravame censura, tra l’altro, la mancata sottoposizione del progetto a verifica di assoggettabilità a VIA e il contrasto della disciplina statale con il diritto dell’Unione europea e con i parametri costituzionali in materia ambientale.
La vicenda aveva già formato oggetto di un precedente giudizio, definito con l’annullamento del giudizio negativo di compatibilità ambientale espresso dalla Provincia e con il conseguente obbligo della Regione di ripronunciarsi sull’autorizzazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello facendo leva sulla ragione più liquida e prescindendo dalle eccezioni di inammissibilità, richiamando Cons. Stato, Ad. plen. n. 5 del 2015. La stessa vicenda storica è già stata esaminata con la sentenza n. 9045 del 2022, alla cui motivazione si rinvia integralmente, con la conseguenza che i primi cinque motivi e il settimo risultano già risolti in senso sfavorevole all’appellante.
Quanto al dedotto contrasto con il diritto dell’Unione, la Corte ribadisce che in virtù del principio tempus regit actum la normativa sopravvenuta esclude del tutto la sottoposizione dell’intervento al procedimento di VIA. Non si tratta dunque di acquisizione postuma della valutazione, ma di omissione del procedimento per effetto del nuovo regime di soglie. Il Collegio richiama la teoria dell’atto chiaro e la giurisprudenza della Corte di giustizia che la enuncia, escludendo così l’obbligo di rinvio pregiudiziale.
La questione di legittimità costituzionale, riferita all’art. 41 Cost. come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2022, è dichiarata irrilevante. Non è emerso con certezza che l’impianto produca pregiudizi ambientali rilevanti e il parere negativo della Provincia è stato annullato in sede giurisdizionale. La Regione ha comunque accertato la compatibilità dell’opera, imponendo specifiche prescrizioni, tra cui l’obbligo di mantenimento delle piantumazioni previste dal piano di mitigazione per tutta la durata dell’impianto.
Il sesto motivo è smentito per tabulas: la Regione ha tenuto conto della nota provinciale recante le criticità e la conferenza di servizi ha formulato rilievi poi recepiti in prescrizioni coerenti con il piano di mitigazione. Parimenti infondato è il settimo motivo, poiché la VIA non era dovuta e non vi fu alcuna indebita sostituzione della Regione alla Provincia. L’appello è respinto, con condanna dell’appellante alle spese processuali.
Nota della Redazione
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