Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per la Carta del docente (TAR Sicilia n. 2768 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione allorché il provvedimento giudiziale sia passato in giudicato, le formalità di notifica siano state rispettate e la debitrice non alleghi l’avvenuto pagamento né fatti estintivi del credito. Accertato l’inadempimento, il giudice assegna un termine per l’esecuzione e nomina, per il caso di persistente inerzia, il commissario ad acta. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015, si applica anche alle decisioni di condanna aventi ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria. La misura è esclusa solo quando risulti manifestamente iniqua, evenienza che non ricorre in presenza di inadempimento protratto senza giustificazione e di comportamenti di agevole attuazione.
Il Fatto
I ricorrenti hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 1502/2024 del Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del lavoro, con la quale era stato accertato il diritto di ciascuno all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui alla legge n. 107 del 2015 per specifici anni scolastici. Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero a erogare i corrispondenti importi mediante buoni elettronici di spesa, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994.
La sentenza, notificata e passata in giudicato, era rimasta ineseguita. I ricorrenti hanno quindi adito il TAR chiedendo l’ottemperanza, la nomina di un commissario e la fissazione di una somma di denaro per ogni ritardo. Il Ministero si è costituito senza allegare l’avvenuto pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso documentalmente fondato. Il percorso argomentativo muove da tre elementi pacifici: la sentenza dispone una condanna pecuniaria; la pronuncia è passata in giudicato; le formalità e i termini di notifica all’amministrazione debitrice sono stati rispettati. A fronte di ciò, il Ministero non ha obiettato di avere già corrisposto le somme né ha eccepito fatti modificativi o estintivi delle ragioni di credito.
Su queste premesse, il Tribunale ha condannato l’amministrazione a rilasciare la Carta del docente e ad accreditarvi gli importi indicati nella sentenza, con interessi o rivalutazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Ha inoltre nominato, per il caso di ulteriore inerzia, il commissario ad acta con facoltà di delega, incaricato di liquidare e corrispondere le somme entro un ulteriore termine di sessanta giorni.
Il passaggio più significativo riguarda la penalità di mora. Il Collegio ha richiamato l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), legge n. 208/2015, per affermare che la misura si applica anche alle condanne a prestazioni pecuniarie. Ha quindi escluso che nel caso concreto ricorra un effetto manifestamente iniquo, valorizzando la durata ingiustificata dell’inadempimento, la semplicità dei comportamenti imposti e l’assenza di ragioni ostative rappresentate dal Ministero.
La penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’adempimento spontaneo, comunque non oltre il termine assegnato. Il Collegio ha chiarito che, una volta decorso tale termine e attivato il rimedio sostitutivo, la prosecuzione della penalità sarebbe iniqua, perché la parte dispone del più incisivo intervento commissariale.
Le spese sono state liquidate secondo la soccombenza, con riferimento analogico ai minimi tariffari del d.m. n. 55/2014 per le procedure esecutive mobiliari, e distratte in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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