Esecuzione del giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Liguria n. 1218 del 07.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’assenza di contestazioni nel merito da parte dell’amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, ordina all’amministrazione di eseguire il giudicato nel termine fissato. Sussistono i presupposti per la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Ricorrendo richiesta di parte e non sussistendo ragioni ostative, va applicata la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti, agiscono per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 17 maggio 2024 n. 575. Con quella pronuncia il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnare la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico, con riferimento a plurime annualità, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali, e a corrispondere la retribuzione professionale docenti per taluni anni scolastici.
Il Ministero si è costituito in giudizio per resistere al ricorso. Alla camera di consiglio del 5 novembre 2025 la causa è passata in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato e lo accoglie. Il percorso argomentativo muove da due constatazioni: l’assenza, nel merito, di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997.
Su queste basi il TAR ordina al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata alle ricorrenti e l’accredito della somma corrispondente alle annualità oggetto di ricorso, oltre al pagamento di quanto dovuto a titolo di retribuzione professionale docenti.
Sussistono altresì i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero. Questi dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di giorni 30.
Il Collegio applica poi la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditarsi per ogni giorno di ritardo. Il dies a quo è fissato al sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza all’amministrazione debitrice; il dies ad quem al giorno dell’esecuzione del giudicato oppure, in difetto, a quello dell’insediamento del commissario.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario, anche in considerazione del carattere seriale della controversia.
Nota della Redazione
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