Inammissibile il ricorso contro il diniego di esdebitazione per scritture contabili inattendibili (Cass. civ. Sez. 1 n. 7333 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione in ordine alla regolare tenuta delle scritture contabili, quale causa ostativa all’esdebitazione ai sensi dell’art. 142, n. 5, l.fall., costituisce accertamento di merito, motivato e insindacabile in cassazione. La sentenza di patteggiamento non assume rilevanza ostativa di per sé, ma i fatti ad essa sottostanti possono essere considerati dal giudice del merito al fine di valutare l’inattendibilità delle scritture e l’impossibilità di ricostruire il patrimonio del fallito. Il vizio di motivazione in materia deve essere dedotto ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
Il Tribunale di Monza aveva respinto la richiesta di esdebitazione avanzata dal fallito. La Corte d’Appello di Milano, sul reclamo, aveva confermato il diniego. Il giudice distrettuale aveva ritenuto ostativo al beneficio quanto emerso dalla relazione del curatore ex art. 143 l.fall., secondo cui le scritture contabili relative agli anni 2011 e 2012 risultavano inattendibili e tenute in modo tale da non permettere l’esatta ricostruzione degli affari. Il fallito, rinviato a giudizio per il reato di bancarotta documentale, aveva definito il procedimento con sentenza di patteggiamento.
Avverso il decreto della Corte d’Appello, il fallito ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 142, n. 5, l.fall. e degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., nonché degli artt. 116 cod. proc. civ., 445 e 651 cod. proc. pen., lamentando che la Corte territoriale avesse fondato il diniego su meri indizi. Gli intimati non hanno svolto difese.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condividendo la proposta di definizione accelerata formulata ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.
Con riferimento al primo motivo, la S.C. ha rilevato che la Corte d’Appello aveva specificato la ragione del diniego, tratta dalla relazione del curatore, ed aveva osservato che la modalità di tenuta delle scritture contabili era stata talmente deficitaria da determinare l’impossibilità di esatta ricostruzione del patrimonio. Tale valutazione è stata qualificata come giudizio di merito, motivato e quindi insindacabile in sede di legittimità, non essendo stata censurata per omesso esame di fatti decisivi secondo l’ottica dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha precisato che il giudice territoriale non aveva attribuito autonoma rilevanza ostativa alla sentenza di patteggiamento, ma aveva considerato i fatti ai quali la sentenza si riferiva, come consentito dalla giurisprudenza di legittimità. Il motivo, pertanto, è stato ritenuto non correlato alla ratio decidendi e incentrato su considerazioni in fatto, insuscettibili di trovare ingresso in cassazione.
La Corte ha infine escluso rilevanza al sopravvenuto provvedimento di riabilitazione, allegato alla memoria illustrativa, evidenziando come il decreto impugnato si fondasse sia sulle circostanze di cui al n. 6, sia, soprattutto, su quelle di cui al n. 5 dell’art. 142 l.fall., avendo lo stato delle scritture contabili impedito la ricostruzione del patrimonio.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento di € 2.500 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ., sussistendo i presupposti processuali per la condanna aggravata come previsto dall’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ., con conseguente applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 2729 c.c. – Presunzioni semplici
- Art. 96 c.p.c. – Responsabilità aggravata
- Art. 116 c.p.c. – Valutazione delle prove
- Art. 360 c.p.c. – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
- Art. 380-bis c.p.c. – Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati