Riabilitazione e diniego di nomina a guardia giurata: obbligo di motivazione (TAR Lombardia n. 1687 del 19.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di nomina a guardia particolare giurata, adottato ai sensi dell’art. 138 del TULPS, non può fondarsi sul mero richiamo ai precedenti penali del richiedente quando sia intervenuta la riabilitazione. In tal caso l’Amministrazione è tenuta a svolgere una valutazione discrezionale che muova sì dalla condanna, ma abbracci l’intero spettro degli elementi, anche sopravvenuti, suscettibili di apprezzamento, con particolare riguardo alla concreta entità del fatto criminoso, al lasso temporale trascorso e alla condotta successiva dell’interessato, tanto più in relazione all’uso delle armi. Il difetto di tale istruttoria e di tale motivazione rende il provvedimento illegittimo e ne impone l’annullamento, restando salvo il potere di rideterminazione dell’Amministrazione.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia il decreto del 2022 con cui la Prefettura di Monza e della Brianza gli ha negato la nomina a guardia particolare giurata ex art. 138 del TULPS, nonché, ove occorresse, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.

A sostegno del diniego l’Autorità ha richiamato due condanne risalenti: una con pena patteggiata per il delitto di cui all’art. 55, comma 9, d.lgs. n. 231/2007 e per falsità materiale in certificati, e una per porto d’armi ex art. 4 della legge n. 110/1975. La domanda cautelare è stata respinta per carenza di periculum in mora. Il ricorrente ha eccepito il difetto di istruttoria e di motivazione, non essendo stata considerata la riabilitazione concessa dal Tribunale di Sorveglianza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricorda che il conferimento della qualifica di guardia particolare giurata rientra tra le autorizzazioni di polizia disciplinate dal Capo III del Titolo I del r.d. n. 773/1931. Pur in assenza di precedenti penali specifici, permane in capo all’Amministrazione l’obbligo di valutare la specchiatezza del richiedente con la discrezionalità tipica di tali provvedimenti, accentuata dalla delicatezza dell’ambito, che implica l’uso delle armi.

La peculiarità del ruolo, chiamato a tutelare il patrimonio altrui e connotato dalla qualifica di incaricato di pubblico servizio, esige particolare attenzione nell’esercizio di tale discrezionalità, che non richiede un giudizio di vera pericolosità sociale. È sufficiente che il soggetto, secondo un giudizio probabilistico, non fornisca una completa affidabilità.

Il Tribunale osserva che l’art. 43, comma 2, del TULPS, come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 104/2018, prevede che la licenza “può essere ricusata” anche in presenza di condanna per reati ostativi quando sia intervenuta la riabilitazione. Il Consiglio di Stato ha chiarito che il legislatore ha inteso conformare la disciplina a criteri di equilibrata ragionevolezza, attribuendo all’Amministrazione il potere di valutare in concreto l’affidabilità attuale dell’interessato, in relazione all’uso delle armi.

Una volta intervenuta la riabilitazione, dunque, l’esistenza di condanne risalenti per i reati di cui all’art. 43, comma 1, lett. a) e b), del TULPS non può determinare un diniego automatico, ma fa sorgere l’onere di una valutazione discrezionale che disamini, in istruttoria e in motivazione, la concreta entità del fatto, il lasso temporale trascorso e la condotta successiva dell’interessato.

Nel caso di specie l’Amministrazione non ha dato alcuna dimostrazione di avere adempiuto a tale giudizio: il provvedimento si limita a un generico richiamo ai requisiti di buona condotta, alludendo al passato del ricorrente senza indicare alcuna evidenza fattuale o congrua ragione. Il motivo è pertanto fondato. Il ricorso va accolto e il decreto di diniego va annullato, restando salvo il potere dell’Amministrazione di rideterminarsi sull’istanza, conformandosi ai principi enucleati. Le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *