Improcedibilità sopravvenuta e domanda risarcitoria nel processo amministrativo (TAR Lazio n. 5100 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta cessazione dell’efficacia del provvedimento amministrativo impugnato determina la pronuncia di improcedibilità del ricorso per difetto di interesse alla domanda di annullamento. La domanda risarcitoria proposta nel medesimo giudizio richiede l’accertamento dell’illegittimità dell’atto solo ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., ma tale delibazione non è doverosa quando la domanda stessa risulti prima facie infondata, come nel caso in cui l’operatore economico non abbia fornito prova del danno per il periodo di efficacia del provvedimento, essendo questo già sospeso in sede cautelare.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un’autorizzazione a tempo determinato per lo svolgimento di trattenimenti danzanti e spettacoli musicali nell’ambito di una manifestazione estiva, aveva richiesto di protrarre l’orario di attività fino alle ore 4:30. Il provvedimento impugnato aveva invece accordato il prolungamento soltanto fino alle ore 4:00 e con scadenza anticipata rispetto al termine dell’autorizzazione principale. La società ha impugnato la determinazione dirigenziale deducendo violazione di legge ed eccesso di potere, proponendo altresì domanda di risarcimento dei danni. Roma Capitale si è costituita eccependo l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica alla controinteressata e l’infondatezza nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che l’autorizzazione impugnata aveva già cessato la propria efficacia, così come quella principale, essendo decorso il termine finale del 10 ottobre 2025. La sopravvenuta cessazione dell’atto ha reso la domanda di annullamento priva di utilità concreta per la ricorrente, con conseguente declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. Rimaneva da scrutinare la domanda risarcitoria, rispetto alla quale l’art. 34, comma 3, cod. proc. amm. consente al giudice di accertare l’illegittimità dell’atto anche quando l’annullamento non è più utile.
Tuttavia, il Collegio ha ritenuto la domanda risarcitoria prima facie infondata. Dagli atti è emerso che Roma Capitale aveva rilasciato alla società una nuova autorizzazione per il periodo successivo alla scadenza di quella impugnata, con orario prolungato fino alle ore 4:00. Quanto al periodo residuo di efficacia del provvedimento gravato, la società non aveva fornito alcuna prova dei danni asseritamente subiti, circostanza coerente con la sospensione cautelare già disposta dal Tribunale con ordinanza n. 4744/2025.
La Corte ha quindi concluso che non sussistevano i presupposti per delibare la legittimità dell’atto impugnato ai fini risarcitori, difettando il requisito minimo della prova del danno. Le spese sono state compensate tra le parti per reciproca soccombenza.
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Nota della Redazione
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