Ottemperanza al giudicato sulla carta del docente e commissario ad acta (TAR Piemonte n. 398 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenze del giudice del lavoro che hanno accertato il diritto del docente al beneficio economico della carta del docente, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione ai titoli nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per l’ipotesi di perdurante inerzia nomina sin d’ora il Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega. Alla parte ricorrente è imposto l’onere di comunicare al Commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni. La penalità di mora, ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., è determinata nella misura degli interessi legali, con decorrenza dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo o all’efficacia della nomina commissariale.
Il Fatto
Con separati ricorsi, poi riuniti, alcuni docenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenze del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Tali pronunce avevano accertato il diritto dei ricorrenti a usufruire del beneficio economico della carta del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per le annualità indicate in ciascun titolo.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento. Le cause sono state trattenute in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che per ciascun ricorso sussistono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda. Le sentenze azionate sono state rilasciate in copia attestata conforme ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. e notificate a mezzo PEC al Ministero soccombente presso il domicilio reale.
Alla data di proposizione dei ricorsi era inoltre decorso, senza esito, il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Non vi è contestazione sull’omessa ottemperanza dell’Amministrazione al giudicato.
Il Tribunale ordina dunque al Ministero di dare esecuzione ai titoli e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, nomina sin d’ora il Commissario ad acta nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza.
Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso è considerato compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza. Accolta anche la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., nella misura degli interessi legali, con dies a quo dalla notificazione e dies ad quem nell’adempimento spontaneo o nell’efficacia della nomina commissariale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate per ciascun ricorso, indipendentemente dalla riunione, secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, soggette a dimidiazione e ridotte per la serialità della controversia e per l’oggettiva difficoltà operativa dell’Amministrazione. Il Collegio dispone inoltre la trasmissione dei fascicoli alla Procura regionale della Corte dei conti per il Piemonte per gli accertamenti di competenza, in ragione dei profili di danno erariale potenzialmente connessi.
Nota della Redazione
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