Scia per opere stabili stagionali inefficace e ordine di demolizione legittimo (TAR Calabria n. 1537 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia edilizia, la natura precaria di un’opera deve essere valutata non secondo un criterio meramente strutturale ma secondo quello funzionale, con la conseguenza che manufatti destinati a soddisfare esigenze stabili e permanenti nel tempo, ancorché utilizzati solo stagionalmente e realizzati con elementi facilmente amovibili, integrano una trasformazione urbanistica rilevante e richiedono il permesso di costruire. La presentazione di una SCIA per un intervento non assentibile con tale titolo è giuridicamente inammissibile e improduttiva di effetti; l’amministrazione conserva quindi, in ogni momento, il potere di vigilanza e repressione dell’abuso, senza che possano operare i termini decadenziali previsti per l’autotutela. Nei procedimenti a istanza di parte, la mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990 determina l’illegittimità del provvedimento negativo, non potendo tale vizio essere dequotato quando l’istruttoria non si sia svolta a causa dell’omessa produzione documentale.
Il Fatto
Una società operante nel settore turistico-alberghiero impugnava l’ordinanza con cui il Comune ordinava la demolizione di due manufatti in legno, ancorati al suolo con plinti prefabbricati, realizzati in assenza di titolo edilizio. L’amministrazione riteneva inefficace la SCIA presentata nel 2017, sostenendo che gli interventi, destinati a ospitare un chiosco bar e servizi per uno stabilimento balneare, avrebbero richiesto il permesso di costruire, oltre a contestare la scadenza dell’autorizzazione paesaggistica e la mancata ottemperanza all’impegno di smontaggio stagionale delle strutture.
A seguito del rigetto dell’istanza di accertamento di conformità, presentata successivamente all’ordinanza di demolizione, la società proponeva motivi aggiunti avverso tale diniego, deducendo, tra l’altro, la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 per l’omesso preavviso di rigetto.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso principale, ritenendo infondato il motivo volto a qualificare i manufatti come opere precarie. Richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale, il Collegio ha precisato che la stagionalità dell’uso non equivale a precarietà: le strutture, funzionali allo svolgimento stabile di un’attività commerciale e ricettiva, sia pure limitata alla sola estate, determinano una alterazione durevole dello stato dei luoghi, non riconducibile alla nozione di “esigenze meramente temporanee” di cui all’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380/2001. Ne consegue la necessità del permesso di costruire.
Il Collegio ha, inoltre, dichiarato improcedibili i motivi concernenti le altre ragioni poste a base dell’ordinanza, trattandosi di atto a motivazione plurima che resiste al gravame qualora anche una sola delle sue autonome ragioni resti indenne dalle censure. Ha, infine, respinto il motivo relativo al difetto di competenza del Comune, poiché l’art. 54 cod. nav. non è applicabile a opere realizzate su particella privata, e quello concernente i termini per l’esercizio del potere inibitorio, precisando che l’uso di una SCIA al di fuori del proprio ambito applicativo non consolida alcuna posizione favorevole per il privato e non attiva i limiti temporali dell’autotutela.
Accogliendo i motivi aggiunti, il TAR ha invece annullato il diniego di accertamento di conformità per la violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990. Il preavviso di rigetto, ha chiarito il Collegio, è dovuto in tutti i procedimenti a istanza di parte che si concludano con un provvedimento negativo, a prescindere dal carattere di infondatezza o inammissibilità dell’istanza. La mancata produzione di documenti, che ha impedito l’istruttoria, non rende “palese” l’inutilità di un contraddittorio, escludendo la dequotazione del vizio ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990.
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Nota della Redazione
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