Esecuzione del giudicato del giudice del lavoro sul bonus docenti (TAR Marche n. 166 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza proposto per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro è procedibile quando sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996 dalla notifica del titolo all’amministrazione. Nel merito il ricorso è fondato quando la pubblica amministrazione, costituitasi solo formalmente, non opponga alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale al giudicato, assegna un termine per l’adempimento e, per il caso di perdurante inerzia, nomina il commissario ad acta. L’amministrazione inadempiente è condannata alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

Il giudice del lavoro, con sentenza passata in giudicato, ha accertato il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione delle relative somme, con le modalità ivi precisate, ponendo a carico dell’amministrazione le spese di lite con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

La sentenza è stata notificata e su di essa si è formato il giudicato. Poiché l’amministrazione non ha dato esecuzione al titolo, la parte ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. Il Ministero si è costituito con memoria formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso, ritenendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’amministrazione e prima della proposizione dell’iniziativa, il termine di 120 giorni stabilito dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La questione non involge quindi profili di ammissibilità, ma unicamente l’accertamento dell’avvenuta esecuzione del giudicato.

Nel merito il ricorso è stato accolto, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. Il Collegio ha rilevato che, in presenza dei presupposti di legge e in particolare in considerazione del decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, l’amministrazione, costituitasi solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. L’inerzia processuale dell’ente è stata così valorizzata quale conferma dell’inadempimento.

Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza, facendo salve le somme eventualmente già corrisposte, e ha assegnato il termine di 30 giorni a decorrere dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il commissario assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato all’amministrazione, e provvederà entro i successivi 120 giorni all’esecuzione dell’incarico, adottando ogni atto necessario, anche avvalendosi della struttura organizzativa regionale.

Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il Collegio ha rilevato che l’inadempimento non era controverso al momento della presentazione del ricorso e ha condannato l’amministrazione resistente al relativo pagamento, liquidato in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025. Le spese sono state distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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