Revoca del nulla osta per rifiuto di sottoscrivere il contratto di soggiorno (TAR Lombardia n. 2586 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La volontà negoziale del datore di lavoro di non instaurare il rapporto di lavoro è incoercibile e non può essere sostituita da un provvedimento costitutivo. La revoca del nulla osta al lavoro subordinato è legittima se il datore di lavoro rifiuta di sottoscrivere il contratto di soggiorno, anche se il rifiuto è manifestato prima del rilascio del visto o dell’ingresso del lavoratore. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22, commi 5-ter e 11, d.lgs. n. 286/1998 presuppone la valida instaurazione di un rapporto di lavoro e la sua successiva cessazione, non potendo essere rilasciato in caso di mancata sottoscrizione del contratto. La mancata assunzione per mero ripensamento del datore di lavoro non integra una causa di forza maggiore rilevante.
Il Fatto
Un cittadino straniero impugnava il provvedimento con cui la Prefettura aveva revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in suo favore, respingendo contestualmente l’istanza di permesso per attesa occupazione. Il nulla osta era stato richiesto dal legale rappresentante di una società di costruzioni, che però aveva comunicato la rinuncia all’assunzione prima ancora del rilascio del visto e dell’ingresso del lavoratore in Italia, rifiutandosi poi di sottoscrivere il contratto di soggiorno.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure relative all’insussistenza dei presupposti per la revoca e al difetto di motivazione. Il Tribunale ha evidenziato che la volontà negoziale del datore di lavoro resta incoercibile e che l’amministrazione non può che prendere atto del venir meno della volontà di concludere il contratto. Dal momento della richiesta del nulla osta all’ingresso del lavoratore intercorre necessariamente del tempo, durante il quale le parti conservano la propria autonomia decisionale.
Quanto al permesso per attesa occupazione, il Collegio ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui il rilascio di tale permesso presuppone che un rapporto di lavoro si sia instaurato e sia successivamente cessato. La norma di cui all’art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 è chiara nel richiedere la perdita di un posto di lavoro già validamente esistente.
Il Tribunale ha escluso la rilevanza della circolare ministeriale del 2007, non potendo questa incidere in termini derogatori sulle disposizioni legislative, e ha precisato che l’unica eccezione ammessa dalla giurisprudenza per il rilascio del permesso è legata all’esistenza di una causa di forza maggiore (morte, fallimento, evento calamitoso), non integrabile dal mero ripensamento del datore di lavoro. Irrilevante è altresì la circostanza che il lavoratore abbia reperito altre possibilità occupazionali, poiché il contratto deve essere stipulato con il datore di lavoro che ha richiesto il nulla osta, al fine di evitare elusioni alla disciplina sull’ingresso per lavoro subordinato.
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Nota della Redazione
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