Rinegoziazione convenzione e misure compensative: giurisdizione ordinaria (TAR Marche n. 1025 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accordi sostitutivi di provvedimento amministrativo, la cognizione sulle controversie aventi ad oggetto la sola rinegoziazione delle clausole patrimoniali, collocate “a valle” rispetto alla conclusione dell’accordo, spetta al giudice ordinario, non ricorrendo l’esercizio di poteri autoritativi. L’azione di accertamento del diritto alla modifica unilaterale delle misure compensative e la domanda ex art. 2932 cod. civ. non radicano la giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di questioni relative alla delimitazione del contenuto del rapporto e all’adempimento delle obbligazioni in un contesto paritetico. Il processo può essere riproposto dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.
Il Fatto
Il Comune proponeva azione di accertamento del proprio diritto a rinegoziare la convenzione stipulata nel 2008 per la realizzazione di un impianto eolico, nonché domanda ex art. 2932 cod. civ. volta a ottenere la stipulazione coattiva del nuovo testo contrattuale. L’ente, richiamando un precedente giudicato del Consiglio di Stato che aveva riconosciuto l’obbligo di adeguare gli accordi alle linee guida ministeriali del 2010, aveva approvato con delibera consiliare un’integrazione unilaterale della convenzione, fissando le misure compensative nella misura del 3% dei proventi.
La società resistente, destinataria della comunicazione, rifiutava di sottoscrivere le modifiche, eccependo sia il difetto assoluto sia quello relativo di giurisdizione del giudice amministrativo. Il ricorrente rinunciava alla domanda cautelare e la causa passava in decisione all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il TAR Marche ha disatteso l’eccezione di difetto assoluto di giurisdizione, ritenendo l’azione di accertamento e quella ex art. 2932 cod. civ. astrattamente proponibili dinanzi al giudice amministrativo. Ha, tuttavia, dichiarato il ricorso inammissibile per difetto relativo di giurisdizione a favore del giudice ordinario.
Richiamando le Sezioni Unite n. 20464 del 2022 e n. 4242 del 2024, il Collegio ha evidenziato che la giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133, comma 1, lett. a), n. 2, cod. proc. amm. non ricorre quando la controversia riguardi questioni meramente patrimoniali che si pongono “a valle” dell’accordo sostitutivo, senza investire la conclusione dell’accordo stesso né l’esercizio dei poteri autoritativi che sostituisce.
Nel caso di specie, l’oggetto della rinegoziazione era esclusivamente l’importo delle misure di compensazione di cui ai punti 4.2 e 4.3 della convenzione, fissato unilateralmente dal Comune nella misura del 3% dei proventi. Il petitum sostanziale risultava quindi integralmente collocato a valle della pattuizione, involgendo questioni relative all’adempimento delle obbligazioni in un rapporto paritetico tra le parti.
La Corte ha precisato che la fase successiva alla conclusione dell’accordo si mantiene nell’ambito di un rapporto paritetico e non implica l’esercizio di un potere autoritativo pubblico, con conseguente competenza del giudice ordinario. L’azione andrà riproposta nei termini e con gli effetti di legge ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm., con condanna del Comune alle spese di lite.
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Nota della Redazione
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