Annullamento d’ufficio della procedura selettiva e lesione dell’affidamento del nuovo operatore (TAR Sardegna n. 784 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela di una procedura selettiva finalizzata al rilascio di autorizzazioni deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della l. n. 241/1990, non essendo applicabile l’esclusione di cui all’art. 13, comma 2, l. n. 241/1990, che riguarda la sola emanazione di atti generali e non il loro annullamento. Il provvedimento di secondo grado che incide su posizioni giuridiche qualificate e differenziate dei partecipanti deve, inoltre, essere adottato entro un termine ragionevole ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, e deve dar conto di una seria ponderazione tra l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto e l’affidamento dei privati. In materia di attività economiche contingentate, l’introduzione di criteri selettivi basati esclusivamente sul pregresso rilascio del titolo, senza una nuova procedura comparativa, viola il principio di concorrenza per il mercato e i principi di cui all’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE. L’illegittimo annullamento della procedura può fondare la responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione, con liquidazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 34, comma 3, e dell’art. 30, comma 3, c.p.a.
Il Fatto
Una società, in qualità di nuovo operatore, manifestava interesse all’esercizio dell’attività di noleggio di un natante all’interno dell’area marina del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena per l’anno 2025, ai sensi dell’avviso pubblico approvato con determinazione del 6 marzo 2025. La commissione valutatrice, nel verbale del 25 marzo 2025, aveva fornito interpretazioni degli atti di gara favorevoli ai partecipanti. A distanza di oltre tre mesi, l’ente, con determinazione del 18 luglio 2025, annullava in autotutela l’avviso pubblico, rilevando differenze sostanziali tra il disciplinare e l’avviso stesso, e stabiliva che solo gli operatori già autorizzati nel 2024 avrebbero potuto continuare a esercitare l’attività, escludendo la società ricorrente. Quest’ultima impugnava gli atti e, con motivi aggiunti, domandava il risarcimento del danno patrimoniale subito per effetto dell’illegittima caducazione della procedura e della mancata possibilità di svolgere l’attività nella stagione estiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accertato l’illegittimità degli atti impugnati ai soli fini risarcitori, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., considerato che la stagione 2025 si era ormai conclusa e non vi era più utilità nell’annullamento degli effetti del provvedimento. Nel merito, ha ritenuto fondate le doglianze relative alla violazione degli artt. 7 e 21-nonies della l. n. 241/1990, nonché dei principi di affidamento e di concorrenza.
Quanto alla comunicazione di avvio del procedimento, il TAR ha richiamato il granitico orientamento giurisprudenziale secondo cui gli atti di secondo grado che incidono su posizioni giuridiche originate da un precedente atto devono essere preceduti dalla comunicazione, salvo motivate ragioni di urgenza. Ha affermato che l’annullamento di un bando di gara non rientra nell’esclusione di cui all’art. 13, comma 2, l. n. 241/1990, poiché viene in rilievo non l’emanazione di un atto generale, ma il suo annullamento, che incide su posizioni qualificate e differenziate dei partecipanti, i quali hanno già presentato istanza e maturato una chance di aggiudicazione. La ricorrente aveva inoltre dimostrato l’utilità della propria partecipazione, allegando elementi che avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento.
Il Collegio ha poi ritenuto irragionevole il ritardo di oltre tre mesi tra l’accertamento dei profili di illegittimità e l’adozione del provvedimento di annullamento, in violazione del termine ragionevole di cui all’art. 21-nonies l. n. 241/1990. Detto ritardo, imputabile esclusivamente alla negligenza dell’amministrazione, aveva impedito la tempestiva riedizione della procedura e leso l’affidamento della ricorrente, alla quale non era in alcun modo rimproverabile il contrasto tra l’avviso e il disciplinare. L’ente, inoltre, non aveva operato alcuna ponderazione tra l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto e l’interesse privato, sacrificato senza una motivazione seria e trasparente sulla prevalenza dell’interesse pubblico.
Sotto il profilo della concorrenza per il mercato, la determinazione impugnata, nel consentire l’esercizio dell’attività ai soli operatori già autorizzati nel 2024 senza una nuova procedura comparativa, ha introdotto un criterio selettivo per i non residenti basato esclusivamente sul pregresso rilascio del titolo, in violazione dei principi di cui alla Direttiva 2006/123/CE e dell’art. 12 della stessa, che esigono criteri oggettivi, non discriminatori e resi pubblici preventivamente.
In ordine alla domanda risarcitoria, il TAR ha ravvisato i presupposti per la responsabilità precontrattuale dell’amministrazione, avendo la ricorrente provato la propria buona fede soggettiva e la lesione dell’affidamento incolpevole per una condotta negligente e oggettivamente contraria ai doveri di correttezza. Ha tuttavia ridotto l’entità del risarcimento, escludendo la riconducibilità all’avviso di gran parte delle spese documentate, in quanto antecedenti alla pubblicazione del bando o relative a plurime imbarcazioni, e rilevando che il lucro cessante doveva essere calcolato al netto di costi e tasse non quantificati. Ha pertanto liquidato il danno in via equitativa in Euro 5.000,00.
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Nota della Redazione
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