Ottemperanza al giudicato sulle spese in favore del difensore distrattario (TAR Emilia-Romagna n. 437 del 24.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione della sola parte della pronuncia che condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del difensore distrattario della parte vittoriosa. Per effetto di tale statuizione si instaura un rapporto obbligatorio autonomo tra il difensore e la parte soccombente, che legittima il primo a proporre un separato giudizio di esecuzione del giudicato. L’art. 114 cod. proc. amm. e la disciplina dell’art. 112 cod. proc. amm. trovano applicazione una volta decorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 per le amministrazioni dello Stato. Gli interessi legali competono dalla data del passaggio in giudicato della sentenza costituente il titolo e fino al soddisfo.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore in proprio, ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il giudice ordinario aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese di lite, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario. La pronuncia era passata in giudicato, come attestato dalla certificazione della cancelleria del giudice ordinario.
L’amministrazione, destinataria della notificazione, non aveva adempiuto e non si è costituita nel giudizio di ottemperanza. Il ricorrente ha quindi chiesto che fosse ordinato il pagamento della somma liquidata, oltre interessi dalla data indicata fino al soddisfo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti del rimedio ex art. 112 e segg. cod. proc. amm. La documentazione prodotta e la mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’amministrazione non costituita hanno confermato l’inesecuzione del giudicato.
Il Collegio ha inoltre accertato la scadenza del termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, concede alle amministrazioni statali per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. La notificazione della sentenza era stata regolarmente effettuata all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’amministrazione.
Sul piano dell’ammissibilità, il Tribunale ha richiamato l’orientamento secondo cui l’ottemperanza è esperibile anche per la parte della pronuncia relativa alla condanna alle spese liquidate in favore del difensore distrattario della parte vittoriosa, poiché si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte soccombente (TAR Campania, Napoli, Sez. VII, n. 2854 del 2024). Il difensore è quindi legittimato a proporre un autonomo giudizio di esecuzione per conseguire l’utilità negata dal comportamento omissivo dell’amministrazione.
Quanto agli interessi legali, il Collegio ha applicato il principio generale secondo cui competono dalla data del passaggio in giudicato della sentenza costituente il titolo e fino al soddisfo (Cons. Stato, Sez. V, n. 3416 del 2020).
Il Tribunale ha pertanto accolto il ricorso, ordinando all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza ha nominato Commissario ad acta il Direttore generale della competente direzione ministeriale, o un dirigente delegato, senza riconoscimento di alcun compenso per l’attività commissariale. Le spese del giudizio sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente.
Nota della Redazione
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