Il payback dispositivi medici è attività vincolata: quantificazione devoluta al giudice ordinario (TAR Lazio n. 7755 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione degli oneri di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici, per il periodo 2015-2018, è un’attività meramente attuativo-esecutiva delle disposizioni legislative e degli atti ministeriali: la regione o la provincia autonoma si limita a porre lo sforamento del tetto di spesa, già certificato con decreto ministeriale, a carico dei singoli fornitori. L’attività è interamente vincolata e priva di margini di discrezionalità, anche tecnica. Ne consegue che la controversia, avente ad oggetto la corretta quantificazione dell’importo dovuto, involge un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Restano invece devolute al giudice amministrativo le censure relative alla legittimità degli atti statali di fissazione del tetto e di certificazione del superamento.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato davanti al TAR i provvedimenti con cui la Provincia Autonoma di Bolzano e l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige hanno quantificato e richiesto il pagamento del c.d. payback per gli anni 2015-2018, nonché gli atti statali presupposti (decreto di certificazione del superamento del tetto di spesa del luglio 2022 e linee guida ministeriali dell’ottobre 2022). Con motivi aggiunti ha gravato anche il decreto provinciale del giugno 2023 che ha rideterminato gli importi dovuti. La ricorrente ha dedotto plurimi motivi: illegittimità costituzionale della normativa sul payback, incompatibilità europea, tardività e violazione dell’affidamento, difetti di istruttoria e di calcolo nella quantificazione dello sforamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ricostruito il quadro normativo, richiamando l’art. 9-ter del d.l. n. 78/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2015, che ha posto a carico delle aziende fornitrici una quota del ripiano del superamento del tetto di spesa regionale, crescente dal 40% del 2015 al 50% per il 2017 e successivi. Ha poi valorizzato le pronunce della Corte costituzionale: la sentenza n. 140 del 2024, che ha ritenuto il meccanismo del payback misura ragionevole e proporzionata e rispettosa della riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., e la sentenza n. 139 del 2024, che ha dichiarato illegittima la mancata estensione a tutte le aziende della riduzione al 48% prevista dall’art. 8 del d.l. n. 34/2023. La sentenza è redatta in forma semplificata ex art. 74 c.p.a., con rinvio ai precedenti conformi del TAR Lazio, Sezione Terza Quater.
Quanto alle censure di illegittimità costituzionale ed europea, il Collegio ha rinviato alla sentenza n. 140 del 2024 della Corte costituzionale, le cui argomentazioni valgono anche per la dedotta violazione dei principi della CDFUE. Infondate sono state ritenute le doglianze sulla fissazione dei tetti regionali nella misura del 4,4%, in quanto fissati al livello massimo consentito: le imprese non hanno interesse a contestare una determinazione che non potrebbe che essere modificata in senso a loro più sfavorevole. Parimenti infondati i motivi sulla tardività della fissazione: il meccanismo del payback era noto sin dal 2015 e le imprese non potevano fare affidamento sulla conservazione integrale del prezzo di vendita. Il ripiano, inoltre, opera ab externo sulla sfera patrimoniale dei fornitori e non altera l’esito delle procedure di evidenza pubblica.
Il Collegio ha infine scrutinato le censure attinenti alla quantificazione degli importi dovuti, dichiarandole inammissibili per difetto di giurisdizione. La legge e i decreti ministeriali hanno predeterminato ogni elemento: il tetto di spesa, la certificazione del superamento, la percentuale di riparto e i criteri di calcolo del fatturato, da rilevare al lordo dell’IVA sulla base della voce del modello CE. L’attività della regione o della provincia autonoma si riduce a una verifica tecnico-contabile e alla compilazione di un elenco, senza alcun margine di discrezionalità. Il provvedimento regionale, ancorché formalmente qualificato come tale, non è espressione di potere autoritativo: si colloca a valle del potere, in un rapporto ormai paritario, instaurando un’obbligazione da diritto soggettivo. La controversia sul quantum debeatur appartiene quindi al giudice ordinario, come da consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite.
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Nota della Redazione
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