Procura alle liti generica e ricorso per ottemperanza: inammissibile se la delega è rilasciata su foglio separato (TAR Lombardia n. 2785 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la procura alle liti deve essere speciale, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., e deve pertanto indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti e l’autorità giudiziaria adita. La procura rilasciata su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale non può essere equiparata alla procura apposta in calce all’atto, neppure quando la copia informatica sia depositata telematicamente unitamente al ricorso, difettando la prova della preesistenza o della contestualità della delega rispetto alla redazione dell’atto. La carenza della procura speciale costituisce requisito di ammissibilità del ricorso e non è sanabile per i ricorsi notificati successivamente alla pubblicazione della sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2025, salva la concessione dell’errore scusabile nei soli casi di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto.
Il Fatto
Una docente, soccombente in un giudizio di ottemperanza, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuirle la Carta docente per l’anno scolastico 2024/2025, dell’importo di € 500,00. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione ed era passata in giudicato, ma quest’ultima non aveva provveduto a eseguire il disposto della pronuncia.
La docente proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia. L’Amministrazione scolastica si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Alla camera di consiglio del 21 maggio 2026, il Collegio rilevava d’ufficio l’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti rilasciata dalla ricorrente al proprio difensore.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso, ravvisando la nullità della procura alle liti per genericità. La delega, rilasciata su documento analogico separato e priva degli estremi identificativi della controversia, non menzionava né il Tribunale amministrativo adito, né gli estremi della sentenza da ottemperare, né la parte resistente.
Il Collegio ha escluso l’applicabilità dell’eccezione della procura apposta in calce al ricorso, poiché la previsione dell’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 non può estendersi al caso di procura rilasciata su supporto analogico e poi depositata in copia informatica. Tale modalità non garantisce che la parte abbia contezza dell’atto oggetto del potere rappresentativo, né dimostra l’anteriorità della delega rispetto alla redazione del ricorso, in contrasto con il principio affermato dall’Adunanza plenaria n. 11 del 2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso.
Quanto alla sanabilità del vizio ai sensi degli artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., il TAR ha richiamato l’orientamento ormai consolidato che qualifica la procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso, impedendo la rinnovazione dell’atto. Ha altresì escluso la concessione dell’errore scusabile ex art. 37 cod. proc. amm., poiché la pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2025 non ha innovato il quadro normativo, ma ha confermato uno degli indirizzi interpretativi preesistenti, al quale la parte avrebbe potuto aderire con prudenza.
La decisione ha precisato che per i ricorsi notificati successivamente al 2 ottobre 2025 la mancanza della procura speciale non è più suscettibile di regolarizzazione postuma, a differenza di quanto eventualmente ammesso per le notifiche anteriori a tale data.
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Nota della Redazione
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