Avviso orale: pericolosità sociale desumibile da indizi e non da condanne (TAR Sardegna n. 1107 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 159/2011 costituisce la misura più tenue tra quelle previste dal codice delle misure di prevenzione e persegue una finalità cautelare e preventiva, non repressiva. Ai fini della sua adozione il giudizio di pericolosità sociale non presuppone l’accertamento della responsabilità penale né l’esistenza di fatti configurabili come reato, potendo fondarsi su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria. La valutazione dell’autorità di polizia deve essere complessiva e non parcellizzata, e non risulta irragionevole ove sorretta da precedenti penali e di polizia e da una segnalazione per fatti penalmente rilevanti. L’esito di un procedimento penale definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione non assume valenza assoluta, salvo che ricorrano assoluzioni perché il fatto non sussiste o non è stato commesso. Quando l’avviso non sia accompagnato da prescrizioni accessorie, esso si risolve nell’intimazione a tenere una condotta conforme alla legge, cioè in ciò che è richiesto alla generalità dei consociati.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’avviso orale adottato dal Questore ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 159/2011, con cui gli è stato intimato di mutare condotta e lo si è avvertito che, in caso di perseveranza, avrebbe potuto essere proposto per l’applicazione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Il provvedimento, scaturito da una proposta del Reparto territoriale dei Carabinieri, si fondava sui precedenti penali e di polizia dell’interessato per delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio mediante frode e contro la persona, nonché su una segnalazione per falsità ideologica in atto pubblico e truffa. Il Questore ha quindi ricondotto il destinatario alla categoria di pericolosità di cui all’art. 1, lett. c), del d.lgs. n. 159/2011.

Il ricorrente ha articolato quattro motivi, deducendo il difetto di motivazione e la mancata ostensione della nota dei Carabinieri, la violazione dei presupposti normativi, il difetto di istruttoria e l’eccesso di potere per irragionevolezza e sviamento. Ha inoltre eccepito l’irritualità delle memorie e delle controdeduzioni dell’Amministrazione, invocando il principio di non contestazione. L’istanza cautelare è stata respinta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso e tratta congiuntamente le censure per la loro connessione. L’eccezione sull’inutilizzabilità delle difese dell’Amministrazione viene superata sul piano logico: l’infondatezza del gravame emerge già dalla lettura dell’avviso impugnato e dalla documentazione versata in giudizio.

La motivazione ricostruisce la funzione dell’istituto. L’avviso orale non è misura repressiva ma cautelare, e trova fondamento nella valutazione discrezionale di fatti indicativi dell’esposizione del destinatario a occasioni di coinvolgimento in attività illecite. Il potere non richiede l’accertamento della responsabilità penale, potendo basarsi su elementi anche di valenza indiziaria.

Il giudice amministrativo richiama la giurisprudenza di questa sezione (TAR Sardegna, I, sentenze nn. 426 del 2025 e 193 del 2023) e, più ampiamente, l’orientamento del Consiglio di Stato, sez. III, 2 agosto 2023, n. 7488, secondo cui è sufficiente che l’autorità di polizia sospetti la presenza di elementi tali da ritenere configurabile una personalità propensa a comportamenti antigiuridici. Viene inoltre valorizzata la distinzione tra avviso orale semplice e avviso accompagnato dalle prescrizioni dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011.

Nel merito, il quadro complessivo desunto dal provvedimento e dagli atti di causa — plurimi precedenti e un decreto di citazione a giudizio del 28.9.2022 — delinea una personalità del ricorrente che supporta in modo non irragionevole il giudizio di pericolosità sociale, escludendo il dedotto travisamento. Quanto ai procedimenti definiti con prescrizione, il Collegio precisa che tali esiti non assumono valenza assoluta, salvo le assoluzioni nel merito, nella specie non ricorrenti. La valutazione complessiva e non parcellizzata delle condotte rende legittimo il provvedimento. Le spese sono compensate in ragione della ridotta attività difensiva dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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