Annullato il diniego di sanatoria paesaggistica per omesso preavviso di rigetto (TAR Sicilia n. 236 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 deve essere comunicato anche nei procedimenti di sanatoria paesaggistica, poiché la partecipazione del richiedente può incidere sull’esito del procedimento. È pertanto illegittimo il diniego che ometta la comunicazione e non sia preceduto dalla valutazione delle osservazioni dell’istante. Il vizio non è sanato dall’art. 21-octies della legge n. 241/1990, perché non si versa in ipotesi di vizio meramente formale: la garanzia partecipativa ha funzione collaborativa effettiva. Integra, inoltre, difetto di istruttoria il diniego che non tenga conto di un precedente provvedimento di autorizzazione paesaggistica in sanatoria.

Il Fatto

I ricorrenti hanno chiesto l’autorizzazione paesaggistica per interventi su un immobile già edificato con titolo edilizio comunale del 1968, a suo tempo regolarizzato sotto il profilo paesaggistico con un provvedimento di sanatoria del 2017. La Soprintendenza ha negato l’autorizzazione con provvedimento del gennaio 2024, rilevando che l’edificio principale era stato realizzato con titolo abilitativo irregolare, in quanto anteriore al vincolo paesaggistico.

I ricorrenti hanno impugnato il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo la disapplicazione del precedente titolo in sanatoria, il difetto di istruttoria, la falsa applicazione dell’art. 167, commi 4 e 5, d.lgs. n. 42/2004, l’omesso preavviso di rigetto, la contraddittorietà tra provvedimenti e il difetto di motivazione. Le Amministrazioni resistenti si sono costituite con comparsa di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso sotto l’assorbente profilo del difetto di istruttoria e della violazione delle garanzie partecipative. La Soprintendenza non ha considerato il precedente provvedimento di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, con cui era stata accertata la compatibilità paesaggistica dell’immobile ai sensi dell’art. 25 della legge regionale n. 16/2016. Tale omissione vizia l’atto impugnato, poiché il diniego si fonda su presupposti incompleti.

Quanto alla partecipazione, il provvedimento aveva espressamente affermato di prescindere dalla comunicazione prevista dall’art. 11-bis della legge regionale n. 10/1991, ritenendo che la partecipazione del richiedente non avrebbe potuto incidere sull’esito finale. Il TAR richiama l’insegnamento del Giudice d’appello: il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 si applica anche ai procedimenti di sanatoria o condono edilizio.

È illegittimo il diniego che non sia preceduto dall’invio della comunicazione, perché in tal modo resta preclusa la piena partecipazione al procedimento e la possibilità di un apporto collaborativo. La giurisprudenza amministrativa è conforme nel ritenere illegittimo il diniego di sanatoria non solo quando manchi il preavviso, ma anche quando l’Amministrazione non valuti le osservazioni presentate dall’istante.

Nel caso concreto, proprio il preavviso avrebbe consentito alla parte di evidenziare l’esistenza del citato provvedimento in sanatoria del 2017. Il vizio non può essere considerato meramente formale e resta insanabile. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento dell’atto impugnato e assorbimento delle ulteriori censure non delibate.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in via equitativa in favore della parte ricorrente, in solido tra le Amministrazioni resistenti, anche in considerazione della loro costituzione meramente formale. Il Collegio dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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