Esecuzione del giudicato sulla carta docente e poteri del giudice dell’ottemperanza (TAR Emilia-Romagna n. 260 del 15.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112 e segg. cod. proc. amm., il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato del giudice ordinario quando risulti l’omesso adempimento e sia scaduto il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996. Il giudice dell’ottemperanza, tuttavia, non può integrare il precetto contenuto nella sentenza da eseguire: è pertanto inammissibile la domanda di condanna agli interessi legali quando la pronuncia azionata nulla disponga sul punto e non sia stata proposta la specifica azione ex art. 112, comma 3, cod. proc. amm. Il rimedio può essere accolta solo nei limiti di quanto già statuito.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 471/2024 del Tribunale di Reggio Emilia – Sezione Lavoro. Con quella pronuncia era stato riconosciuto il diritto del lavoratore al beneficio economico della cosiddetta carta docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a rendere disponibile l’importo di € 3.000,00 per gli anni scolastici indicati.

Il ricorrente ha dedotto che il Ministero, pur dopo la notificazione della sentenza e il suo passaggio in giudicato, non aveva dato esecuzione alla decisione. Ha quindi chiesto che fosse ordinato l’adempimento in un termine determinato, con nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, oltre agli interessi legali. L’Amministrazione non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che dalla documentazione prodotta e dalla mancata contestazione dell’Amministrazione, neppure costituitasi, emerge la sussistenza dei presupposti per il rimedio dell’ottemperanza. Il Ministero non ha dimostrato di aver provveduto all’adempimento imposto dal giudice ordinario in relazione alla carta docente.

È risultato inoltre scaduto il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 riconosce alle Amministrazioni statali per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Il termine decorre dalla notificazione della sentenza, avvenuta all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero.

In accoglimento della domanda, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Ha quindi nominato, per il caso di ulteriore inottemperanza, un Commissario ad acta, individuato in un dirigente della struttura ministeriale competente.

Quanto agli interessi legali, il Collegio ha invece respinto l’istanza. La sentenza da eseguire nulla dispone sul punto e il giudice dell’ottemperanza non può integrare il precetto racchiuso nella pronuncia del giudice ordinario. Non era stata proposta, inoltre, la specifica azione di condanna prevista dall’art. 112, comma 3, cod. proc. amm., essendo stati chiesti gli interessi dalla maturazione del credito.

Il Tribunale ha infine escluso la liquidazione di alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, e ha condannato il Ministero alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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