Demolizione di case mobili e manufatti in poroton: nuovo organismo edilizio e natura vincolata dell’ordine di demolizione (TAR Lazio n. 12858 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia edilizia, l’installazione di una c.d. “casa mobile” e la realizzazione di un manufatto in blocchi in poroton su piattaforma in cemento armato, anche in assenza di un sistema di ancoraggio al suolo, integrano un intervento di nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001, trattandosi di un nuovo organismo edilizio autonomo e indipendente, destinato a soddisfare esigenze abitative di carattere durevole, con conseguente necessità del previo rilascio del permesso di costruire. L’ordine di demolizione di opere abusive ha natura vincolata e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, l. n. 241/1990, né una specifica valutazione comparativa tra interesse pubblico e privato, essendo l’interesse al ripristino della legalità urbanistica in re ipsa e risultando sufficiente, ai fini della motivazione, la descrizione delle opere e della loro difformità dalla normativa. L’adozione dell’ordinanza di demolizione di opere sine titulo rientra nella competenza del dirigente comunale ex art. 107 d.lgs. n. 267/2000, non essendo necessaria alcuna delega da parte del sindaco.
Il Fatto
La vicenda trae origine da due ordinanze di demolizione adottate dal dirigente del Comune di Valmontone nei confronti del proprietario dell’area di sedime, per l’installazione di una unità abitativa prefabbricata c.d. “casa mobile” di mt. 8 x 3 e per la successiva realizzazione, su piattaforma in cemento armato, di un manufatto in blocchi in poroton con copertura in legno, oggetto anche di un ampliamento strutturale. Avverso tali provvedimenti, il ricorrente deduceva vizi di difetto di motivazione, omessa comunicazione di avvio del procedimento e incompetenza dell’organo emanante, sostenendo che le opere fossero state realizzate in economia per garantire a sé e ai propri familiari un’abitazione dignitosa.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso ritenendo infondate tutte le censure. In via preliminare, il Collegio ha rilevato che la consistenza delle opere abusive, pacificamente realizzate, risulta chiaramente descritta nei provvedimenti impugnati e che l’Amministrazione le ha qualificate come interventi di nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001, in quanto costituenti un nuovo organismo edilizio indipendente e autonomo, subordinati al preventivo rilascio del permesso di costruire ai sensi dell’art. 10 del medesimo d.P.R.
In ordine alla natura delle opere, i Giudici richiamano un costante orientamento giurisprudenziale secondo cui, con riferimento alle case prefabbricate, la concessione edilizia è sempre necessaria, a prescindere dalla presenza di un sistema di ancoraggio al suolo, in quanto tali strutture alterano lo stato dei luoghi e sono destinate alla soddisfazione di esigenze di carattere durevole (cfr. C.G.A.R.S. 23/02/2024 n. 135). La natura non precaria del manufatto ne esclude l’assoggettamento al regime del titolo edilizio per strutture temporanee.
Quanto alle censure procedimentali, il TAR afferma che gli ordini di demolizione di opere abusive hanno natura vincolata e non richiedono la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, l. n. 241/1990, né alcuna valutazione comparativa tra interesse pubblico e privato, essendo l’interesse al ripristino della legalità urbanistica in re ipsa (cfr. TAR Lazio Latina, Sez. I, 23/04/2026 n. 465; TAR Toscana Firenze, Sez. III, 13/04/2026 n. 712). La motivazione dell’atto risulta pertanto sufficiente laddove descriva le opere e la loro difformità dal titolo edilizio.
Da ultimo, il Collegio esclude il dedotto difetto di competenza, richiamando il consolidato principio secondo cui, ai sensi dell’art. 107 d.lgs. n. 267/2000, l’adozione dell’ordinanza di demolizione di opere sine titulo rientra nella competenza del dirigente comunale, essendo attribuita direttamente dalla legge e non richiedendo alcuna delega sindacale (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 24/11/2025 n. 9153). Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese per la particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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