Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse anche in caso di rinuncia ai motivi di ricorso (TAR Lombardia n. 2376 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere interesse alla decisione, resa prima che la causa venga trattenuta in decisione, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice amministrativo, investito di tale dichiarazione, non può procedere d’ufficio né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve limitarsi a prendere atto della cessazione della materia del contendere, dichiarando l’improcedibilità. La sopravvenuta carenza di interesse può conseguire anche all’intervento di pronunce giurisdizionali favorevoli al ricorrente ovvero di normativa sopravvenuta che incida sul quadro normativo di riferimento.
Il Fatto
La società ricorrente, azienda agricola operante nel settore lattiero-caseario, impugnava dinanzi al TAR Lombardia la nota con cui l’Agea aveva rigettato la richiesta di autotutela presentata ai sensi della l. n. 228/2012, avente ad oggetto i debiti per prelievo supplementare sul latte per diverse annate. Con successivi motivi aggiunti, il ricorso veniva esteso all’intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione e al ruolo sottostante, nonché all’atto di iscrizione a ruolo e agli atti presupposti.
La società chiedeva, in particolare, l’annullamento degli atti impugnati e l’accertamento dell’inesistenza dei debiti imputati a titolo di prelievo supplementare per le campagne 1995/1996, 1996/1997, 1999/2000, 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008.
La Motivazione della Corte
All’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 13 febbraio 2026, la parte ricorrente dichiarava che per alcune annate (1995/1996, 1996/1997 e 1999/2000) era intervenuta una sentenza del giudice ordinario che aveva accertato l’annullamento della sanzione, facendo venire meno l’interesse al ricorso. Per la campagna 2007/2008, inoltre, era intervenuto un giudicato del giudice amministrativo che annullava la sanzione, con conseguente cessazione dell’interesse alla decisione.
Con riferimento alle campagne 2005/2006 e 2006/2007, la società ricorrente collegava la sopravvenuta carenza di interesse alla normativa sopravvenuta di cui all’art. 10-ter del d.l. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla l. n. 103/2023, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 947, l. n. 199/2025. La parte concludeva, pertanto, che per tutte le annate oggetto del ricorso non sussisteva più alcun interesse alla decisione.
Il Collegio, richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, ha ritenuto di dover dichiarare l’improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a. Il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che prendere atto della dichiarazione e dichiarare l’improcedibilità (cfr. Consiglio di Stato, VII, 1° agosto 2024, n. 6918).
Il Tribunale ha infine disposto l’integrale compensazione delle spese di lite, tenuto conto della complessità della vicenda oggetto del contenzioso e di tutte le circostanze del caso concreto.
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Nota della Redazione
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