Esecuzione del giudicato e ottemperanza con commissario ad acta (TAR Liguria n. 404 del 11.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente alla carta elettronica per l’aggiornamento e alla retribuzione professionale. L’inottemperanza è accertata quando l’Amministrazione non contesti l’inadempimento e non provi di avervi posto rimedio. L’importo del credito è determinabile, anche in assenza di indicazione nella sentenza ottemperanda, sulla base dei criteri fissati dal CCNL. Il giudice nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza e applica la penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

Il Fatto

La ricorrente agisce con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per più anni scolastici, per un importo complessivo di € 2.229,00 oltre accessori, e a corrisponderle la retribuzione professionale docenti maturata in un determinato periodo.

La ricorrente chiede altresì la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si costituisce con comparsa di mero stile. Solo in prossimità della camera di consiglio la ricorrente deposita il certificato di passaggio in giudicato e un nuovo mandato con i requisiti di specialità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. È stata prodotta l’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare e la prova che il procedimento è stato promosso nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Nel merito, l’Amministrazione non contesta gli inadempimenti lamentati e non risulta che abbia dato esecuzione, neppure parziale, alla sentenza del giudice ordinario. L’inottemperanza è dunque accertata.

Quanto alla condanna alla corresponsione della retribuzione professionale docenti, il Tribunale osserva che, sebbene la sentenza ottemperanda non indichi l’ammontare complessivo del credito, questo è agevolmente determinabile sulla base dei criteri definiti dal CCNL. L’ordine di ottemperanza può quindi essere impartito anche per tale voce.

Il TAR ordina al Ministero di rilasciare la carta elettronica accreditandovi l’importo di € 2.229,00 oltre accessori e di corrispondere la retribuzione professionale maturata, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza nomina commissario ad acta il Direttore della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a un dirigente.

Accoglie inoltre la domanda di condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola negli interessi legali sull’importo del giudicato, dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione fino all’esecuzione o all’insediamento del commissario. Le spese sono compensate in ragione del deposito tardivo della documentazione essenziale da parte della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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