Ottemperanza e giudicato: onere di regolarizzazione documentale PAT in capo al ricorrente (TAR Abruzzo n. 503 del 01.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la documentazione allegata al ricorso – e segnatamente il titolo esecutivo e la relativa attestazione di passaggio in giudicato – deve essere depositata in conformità alle prescrizioni tecniche sul processo amministrativo telematico (PAT), ivi inclusa l’asseverazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005. La violazione di tale onere non determina l’immediata declaratoria di inammissibilità del ricorso, ma legittima il giudice ad assegnare alla parte un termine perentorio per la regolarizzazione del deposito documentale, ferma la possibilità di valutare il mancato riscontro come argomento di prova ovvero in sede di regolazione delle spese di giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, docente, chiedeva l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Avezzano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, ai sensi dell’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. L’amministrazione resistente si costituiva in giudizio. Alla camera di consiglio, il Collegio rilevava un vizio formale nella documentazione prodotta a corredo del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che la documentazione allegata al ricorso in ottemperanza – in particolare la sentenza ottemperanda e l’attestazione del suo passaggio in giudicato – risultava priva dell’asseverazione di conformità all’originale, in violazione della normativa sul processo amministrativo telematico di cui all’art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005. Tale carenza, pur non comportando l’automatica inammissibilità del ricorso, ha imposto al Collegio di disporre la regolarizzazione del deposito.
Con l’ordinanza in esame, il TAR ha pertanto assegnato alla ricorrente un termine di trenta giorni – decorrente dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa del provvedimento – per provvedere alla regolarizzazione degli atti conformemente alle prescrizioni tecniche sul PAT. L’adempimento richiesto ha natura imprescindibile per consentire al giudice di esaminare il merito della domanda di ottemperanza e, in particolare, la sussistenza dell’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato.
Il Collegio ha contestualmente richiesto all’amministrazione resistente chiarimenti sulla dedotta mancata ottemperanza alla sentenza, evidenziando come il decorso del tempo non giustifichi l’inerzia. Il termine per il riscontro è stato fissato in trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La natura interlocutoria del provvedimento è stata esplicitata: il mancato riscontro delle parti potrà essere valutato come argomento di prova ovvero in sede di regolazione delle spese di giudizio.
La camera di consiglio è stata rinviata al 16 settembre 2026, per consentire il completamento degli adempimenti istruttori e la verifica dell’eventuale regolarizzazione documentale. L’ordinanza assume così una funzione di impulso processuale, volto a garantire l’effettività della tutela esecutiva senza sacrificare le formalità indispensabili alla corretta instaurazione del contraddittorio telematico.
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Nota della Redazione
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