Ottemperanza per la Carta Docente: inadempienza del Ministero e commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 609 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è lo strumento per ottenere l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario che riconoscono il diritto alla Carta Docente. La mancata esecuzione spontanea, decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione al domicilio reale dell’Amministrazione, legittima l’accoglimento del ricorso. Il TAR ordina all’Amministrazione di provvedere entro il termine di sessanta giorni e nomina fin da ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempienza.
Il Fatto
Tre docenti avevano ottenuto dal Tribunale di Modena, Sezione Lavoro, il riconoscimento del diritto alla cosiddetta Carta Docente per diverse annualità. A fronte della mancata esecuzione della sentenza, ciascuno di loro ha proposto distinti ricorsi per ottemperanza dinanzi al TAR Emilia-Romagna. In due casi, l’Amministrazione ha provveduto al pagamento prima dell’udienza, mentre per il terzo ricorrente il pagamento risultava solo parziale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disposto la riunione dei tre ricorsi, ravvisando una connessione oggettiva per l’identità della sentenza ottemperanda. Per due dei tre giudizi, l’avvenuto pagamento del bonus ha determinato la cessazione della materia del contendere.
Quanto al ricorso residuo, il Collegio ha ritenuto fondata la domanda, accertando che la sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata al domicilio reale dell’Amministrazione, con conseguente decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione spontanea. La perdurante inadempienza del Ministero ha giustificato l’accoglimento.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di eseguire le statuizioni, detratto quanto eventualmente già corrisposto, precisando che i conteggi della parte ricorrente non sono vincolanti per l’Amministrazione, che dovrà verificare i pagamenti effettuati e corrispondere il residuo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, è stato nominato fin da ora un commissario ad acta nella figura del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna o di un funzionario da questi delegato, con facoltà di sub-delega, cui provvedere entro i successivi novanta giorni.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in misura ridotta rispetto all’ordinario, in considerazione della moltiplicazione di giudizi generata dalla scelta del difensore di proporre ricorsi separati per l’ottemperanza della medesima sentenza, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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