Ottemperanza al giudicato e termine dilatorio dopo riforma dell’art. 475 c.p.c (TAR Abruzzo n. 466 del 11.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza avente ad oggetto sentenze del giudice ordinario di condanna al pagamento di somme di denaro, la condizione di procedibilità prevista dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, si realizza con il mero decorso di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, in copia conforme all’originale, presso la sede dell’amministrazione debitrice. A seguito della riforma dell’art. 475 cod. proc. civ. ad opera del d.lgs. n. 149/2022, non è più richiesta l’apposizione della formula esecutiva sulla sentenza rilasciata in copia conforme. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm. ha funzione sanzionatoria e non può risolversi in una misura manifestamente iniqua o sproporzionata rispetto allo scopo, valutati il termine ragionevole assegnato all’amministrazione e l’insediamento del commissario ad acta.
Il Fatto
Con sentenza del Tribunale Ordinario di Avezzano, Sezione Lavoro, il Ministero della Salute è stato condannato al pagamento, in favore della ricorrente, dei ratei dell’indennizzo previsto dall’art. 1 della legge n. 210/1992, nella misura corrispondente alla VIII e poi alla VII categoria della Tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981, oltre interessi legali. La sentenza non è stata appellata e ha acquisito efficacia di giudicato, come certificato dalla Cancelleria Civile del Tribunale di Avezzano.
La sentenza è stata notificata al Ministero presso la sede istituzionale. Rimanendo ineseguito il titolo, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento della sorte capitale e degli interessi fino al soddisfo, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento di una somma per ogni giorno di ulteriore ritardo. Il Ministero si è costituito formalmente in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene integrato il presupposto dell’art. 112, comma 2, lettera c), cod. proc. amm. Sussiste il perdurante inadempimento dell’amministrazione debitrice delle somme liquidate a titolo di indennizzo; risulta il passaggio in giudicato della sentenza; è maturata la condizione di procedibilità dell’azione esecutiva prevista dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Il punto di diritto di maggiore interesse riguarda la decorrenza di tale termine dilatorio. Dopo la riforma dell’art. 475 cod. proc. civ. a opera del d.lgs. n. 149/2022, per iniziare l’esecuzione civile non è più necessario che sulla sentenza in copia conforme sia apposta la formula esecutiva. Ne deriva che, anche nel giudizio di ottemperanza alle sentenze del giudice ordinario — rimedio concorrente con le azioni esecutive del Libro III cod. proc. civ. — la condizione di procedibilità si realizza con il mero decorso di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, in copia conforme, presso la sede dell’amministrazione debitrice.
Nel caso concreto, dalla notificazione della sentenza al Ministero alla notificazione del ricorso è decorso il termine dilatorio. Il ricorso va quindi accolto e il Ministero è ordinato a dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con pagamento dei ratei dell’indennizzo nelle misure e per i periodi indicati, oltre interessi legali dal 121° giorno successivo alla domanda amministrativa fino al saldo effettivo.
Il Collegio rileva un’incongruenza nella sentenza ottemperanda: il dispositivo indica la decorrenza del primo rateo in una data diversa da quella risultante dalla motivazione, ove il periodo ascrivibile alla VIII categoria è collocato a partire dalla data di presentazione della domanda amministrativa. Per assicurare l’effettività della tutela, nomina commissario ad acta il Direttore dell’Ufficio competente, con facoltà di delega, incaricato di provvedere in caso di inutile decorso del termine, entro ulteriori sessanta giorni dall’infruttuoso decorso dei trenta. Al commissario non è attribuito alcun compenso, in applicazione del principio di omnicomprensività della retribuzione del dirigente pubblico.
Quanto alla penalità di mora, il Collegio richiama la funzione sanzionatoria dell’istituto e i limiti negativi della manifesta iniquità e delle altre ragioni ostative, secondo l’indirizzo della Adunanza plenaria n. 7 del 2019 e della Adunanza plenaria n. 15 del 2014. La fissazione di un ragionevole termine e l’insediamento del commissario su impulso della parte escludono un significativo ritardo imputabile all’amministrazione e privano la misura dell’auspicato effetto deterrente. In considerazione della rilevanza della spesa sanitaria, la richiesta è respinta come manifestamente iniqua e sproporzionata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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