Ottemperanza: cessazione materia del contendere e soccombenza virtuale per adempimento tardivo (TAR Sardegna n. 390 del 19.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’adempimento da parte dell’Amministrazione successivo alla notificazione e al deposito del ricorso determina la cessazione della materia del contendere, atteso che il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso risulta conseguito. Tale esito processuale non esclude, tuttavia, la condanna dell’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, ravvisabile quando la P.A. abbia ottemperato al comando giudiziale solo in epoca successiva all’incardinamento della controversia. In considerazione della natura seriale del contenzioso e dell’attività difensiva standardizzata, la liquidazione delle spese può essere operata in via equitativa in misura ridotta rispetto ai parametri tariffari, ferma la distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, agiva dinanzi al TAR Sardegna ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 93/2025 del Tribunale di Sassari – Sezione Lavoro, passata in giudicato, con cui il giudice ordinario aveva accertato il diritto del ricorrente di fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2024/2025, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione l’importo complessivo di euro 3.000,00, oltre interessi e rivalutazione.
Successivamente alla notificazione e al deposito del ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione provvedeva, sia pure tardivamente, ad accreditare le somme dovute a titolo di Carta del docente in favore del ricorrente. La parte ricorrente rappresentava tale circostanza con nota depositata in atti, insistendo tuttavia per la condanna del Ministero al pagamento delle spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto dell’avvenuto accreditamento delle somme in favore del ricorrente, ha rilevato che l’adempimento tardivo successivo all’instaurazione del giudizio di ottemperanza comporta il conseguimento del bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso. Ne consegue la declaratoria di cessazione della materia del contendere, non essendovi più alcuna utilità da riconoscere alla parte ricorrente.
Quanto al regime delle spese di lite, il Tribunale ha affermato l’applicabilità del criterio della soccombenza virtuale, in ragione del fatto che l’Amministrazione ha adempiuto al comando giudiziale solo dopo l’incardinamento della causa dinanzi al giudice amministrativo. La circostanza che l’obbligo di provvedere sia stato satisfatto nel corso del giudizio non priva la parte ricorrente del diritto alla rifusione delle spese, atteso che la necessità di agire in sede di ottemperanza è derivata dall’inerzia serbata dalla P.A.
Il Collegio ha poi valorizzato la natura estremamente seriale del contenzioso in materia di Carta del docente, evidenziando come, alla camera di consiglio, il difensore della parte ricorrente abbia discusso nove cause dal contenuto identico o sovrapponibile, con attività difensiva caratterizzata da elevata ripetitività e sostanziale standardizzazione. Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto equo liquidare le spese del giudizio nell’importo ridotto di euro 400,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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