Padel non disciplina olimpica: limiti differenziali di rumore applicabili (Cons. Stato n. 4105 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’esenzione dall’applicazione dei limiti differenziali di immissione sonora prevista dall’art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 14 novembre 1997 opera esclusivamente per la rumorosità prodotta da luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile. È preclusa l’interpretazione estensiva che ricomprenda ogni disciplina riconosciuta dal CONI, perché il criterio dell’interpretazione costituzionalmente orientata consente solo i significati astrattamente desumibili dal testo e non può forzarne il tenore inequivocabile. La distinzione tra discipline olimpiche e non olimpiche integra un elemento oggettivo non irrilevante né irragionevole e rientra nella discrezionalità del legislatore, che ha bilanciato l’esigenza di tutela della quiete dei residenti. L’assenza di scopo di lucro della società sportiva dilettantistica non esclude la natura economico-professionale dell’attività, quando dalla stessa si traggono proventi destinabili alle misure antirumore.
Il Fatto
La società sportiva appellante gestisce a Falconara Marittima un impianto con quattro campi da padel, collocato in un contesto residenziale densamente abitato. A seguito dell’esposto di alcuni residenti e degli accertamenti fonometrici che avevano rilevato il superamento del limite differenziale di immissione, il Sindaco ha ordinato l’esecuzione di opere di mitigazione del rumore, con termine di quindici giorni prorogato, decorso il quale l’attività sarebbe rimasta sospesa.
Avverso l’ordinanza e la comunicazione dell’accertamento la società ha proposto ricorso al TAR Marche, che lo ha respinto con la sentenza n. 643 del 2024. La società ha quindi proposto appello, articolando tre motivi: necessità di una lettura costituzionalmente orientata dell’esenzione; manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata; erronea interpretazione dell’esclusione relativa alle attività non connesse a esigenze produttive, commerciali e professionali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i primi due motivi, vertenti sulla portata dell’art. 4, comma 3, del D.P.C.M. 14 novembre 1997 nella parte in cui sottrae ai limiti differenziali la sola rumorosità delle discipline olimpiche. L’appellante sosteneva che il riferimento dovesse estendersi alle discipline riconosciute dal CONI, in ragione della centralità dell’organismo e della valorizzazione dell’attività sportiva desumibile dall’art. 33 Cost., con asserita violazione dell’art. 3 Cost.
Il Consiglio di Stato ritiene l’interpretazione impraticabile. Il tenore letterale della disposizione è inequivocabile nel riferirsi alle sole discipline olimpiche: l’interpretazione costituzionalmente orientata postula che il significato attribuito rientri tra quelli astrattamente desumibili dal testo e non ne consente una forzatura così radicale. Neppure rileva il rilievo secondo cui la normativa nazionale finirebbe per dipendere dalle determinazioni del CIO.
Quanto alla prospettata questione di legittimità costituzionale, la Corte conferma la manifesta infondatezza. La riconducibilità alle discipline olimpiche costituisce un elemento distintivo che non può dirsi irrilevante né irragionevole, talché la diversità di trattamento rientra nella legittima discrezionalità del legislatore. La scelta di escludere talune attività dai limiti ordinari nasce da un bilanciamento con esigenze parimenti meritevoli di tutela, quali quelle dei residenti che hanno presentato l’esposto.
Le considerazioni dell’appellante sulla maggiore rilevanza sociale delle discipline riconosciute dal CONI restano valutazioni opinabili e soggettive, insuscettibili di sostituire il criterio oggettivo fissato dalla norma. Il Collegio non dubita quindi della legittimità costituzionale della disposizione.
Il terzo motivo è parimenti infondato. La società, benché priva di scopo di lucro, svolge un’attività qualificabile come economico-professionale, in considerazione dei proventi che trae dal proprio esercizio: tali proventi ben possono essere impiegati per adottare le misure antirumore, contemperando ragionevolmente le contrapposte esigenze. Irrilevante è il richiamo alla normativa fiscale invocata dall’appellante. L’appello è pertanto respinto, con compensazione integrale delle spese del grado.
Nota della Redazione
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