Esecuzione del giudicato e poteri del commissario ad acta nel rito dell’ottemperanza (TAR Campania n. 3071 del 14.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, esperibile ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., il giudice amministrativo accerta la mancata esecuzione del giudicato e ordina all’amministrazione di provvedere nel termine stabilito. La nomina del commissario ad acta costituisce funzione intrinsecamente obbligatoria, che non può essere rifiutata né incisa da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza. Il compenso dell’ausiliario è determinato e liquidato con decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002 e la relativa parcella va depositata a pena di decadenza, decorrendo il termine dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza e non dal deposito della relazione.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal giudice del lavoro una sentenza di condanna con cui il Ministero dell’istruzione e del merito veniva tenuto a riconoscere, per il servizio prestato a tempo determinato in più anni scolastici, il beneficio economico annuo erogato tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.

La sentenza veniva notificata all’amministrazione e non impugnata, come attestato da certificazione di cancelleria. Poiché il Ministero non vi dava esecuzione, la ricorrente proponeva ricorso per l’esecuzione del giudicato, chiedendo l’ordine di ottemperanza, la fissazione del termine, la nomina del commissario ad acta con liquidazione del compenso, la penalità di mora e la condanna alle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato la sussistenza di tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avendo riguardo alla mancata impugnazione della sentenza, attestata dalla certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine dilatorio previsto dalla normativa sulla silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione ai fini dell’esecuzione delle pronunce di condanna.

Il ricorso è stato pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.

Quanto al commissario ad acta, il Collegio ha precisato che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando sul punto un precedente del C.G.A.R.S. n. 138/2015 e un’ordinanza del TAR Campania n. 2039/2019. Il compenso è determinato e liquidato con successivo decreto collegiale ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con riferimento alla disciplina delle spese di trasferta e delle ulteriori spese di adempimento dell’incarico.

La parcella deve essere presentata a pena di decadenza nei termini di legge, precisandosi che il dies a quo non coincide con il deposito della relazione sull’attività svolta, ma con il compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza. Il commissario è inoltre tenuto a depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura del processo amministrativo telematico, mediante il modulo dedicato agli ausiliari del giudice.

Il Tribunale ha infine disposto la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine, restando onere della parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario. Il ricorso è stato quindi accolto con nomina del dirigente competente quale commissario e condanna dell’amministrazione alle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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