Sollecito poteri vigilanza SCIA terzo diritto provvedimento espresso (TAR Emilia-Romagna n. 23 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di interventi edilizi realizzati mediante SCIA, il terzo che lamenti un pregiudizio derivante dall’intervento del vicino non dispone di un’azione diretta avverso la segnalazione, ma può soltanto sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’Amministrazione. In caso di inerzia, l’interessato può esperire esclusivamente l’azione avverso il silenzio ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., sicché l’obbligo di provvedere sull’istanza di autotutela, sia pure sui generis, costituisce il presupposto indefettibile per assicurare al privato una tutela effettiva. L’Amministrazione non può sottrarsi a tale obbligo invocando l’esistenza di procedimenti di controllo interni, dei quali non venga reso pubblico l’esito, né rispondere all’istanza con una mera nota di cortesia che non prenda posizione sulle specifiche criticità segnalate. La verifica dell’interesse ad agire del vicino non può tradursi in una prova diabolica, richiedendosi soltanto la dimostrazione di una diminuzione di aria, luce o visuale conseguente all’intervento edilizio.
Il Fatto
Alcune proprietarie di unità immobiliari site in un edificio condominiale fronteggiante un’area edificabile presentavano al Comune un’istanza di riesame in autotutela, segnalando plurime criticità relative a una SCIA depositata dalla società proprietaria del vicino fabbricato per un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento. In particolare, deducevano l’illegittimità del trasferimento del beneficio volumetrico da un edificio di interesse testimoniale, la necessità di conteggiare le autorimesse interrate nella superficie e nel volume, e la violazione delle distanze minime di cui al D.M. n. 1444/1968. L’istanza rimaneva senza riscontro, sicché le ricorrenti agivano ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto e per la condanna del Comune a provvedere espressamente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha disatteso l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, secondo cui non sarebbe configurabile un obbligo di provvedere sulle istanze di autotutela. Pur rammentando la natura officiosa e discrezionale del potere di autotutela, il Collegio ha rilevato che nel caso di specie ricorre un’ipotesi di autotutela doverosa: rispetto alla SCIA, che resta un atto del privato, l’Amministrazione esercita l’ordinario potere di vigilanza sull’attività edilizia, subordinato ai presupposti dell’art. 21 nonies L. n. 241/1990. Il terzo negativamente inciso, ai sensi dell’art. 19, comma 6 ter, L. n. 241/1990, non ha azione diretta contro la segnalazione, ma può soltanto sollecitare le verifiche e, in caso di inerzia, esperire l’azione avverso il silenzio. Ove l’esercizio dell’autotutela non fosse doveroso, l’interessato risulterebbe del tutto privo di tutela, conclusione non accettabile. La diversa formulazione dell’art. 21 nonies e dell’art. 19, comma 4, L. n. 241/1990 conferma che, nel secondo caso, l’Amministrazione “adotta comunque” i provvedimenti repressivi o conformativi, sempreché ne ricorrano le condizioni.
Quanto all’eccezione della controinteressata, il Collegio ha escluso la tardività della memoria di replica depositata di sabato, osservando che il combinato disposto dei commi 3, 4 e 5 dell’art. 52 cod. proc. amm. equipara il sabato ai giorni festivi soltanto per i termini in avanti e non per quelli a ritroso. Ha, inoltre, ritenuto sussistente l’interesse ad agire delle ricorrenti, avendo esse documentato che l’ampliamento con sopraelevazione del fabbricato, pacificamente realizzato a distanza inferiore a quelle del D.M. n. 1444/1968, avrebbe determinato una diminuzione di aria, luce e visuale. La dimostrazione dell’interesse, ha precisato il Tribunale, non può tradursi per il vicino in una prova diabolica, tale da comprimere il diritto di tutela.
Nel merito, il Collegio ha scrutinato la natura della nota del Comune del 25.11.2025, con cui l’Ente aveva rappresentato che la SCIA era stata sottoposta a controllo, senza che fossero emerse ragioni per adottare provvedimenti inibitori. Il Tribunale ha reputato tale risposta non satisfattiva dell’obbligo di provvedere: il Comune non era entrato nel merito delle specifiche criticità evidenziate nell’istanza del 17.06.2025, né aveva indicato se le stesse fossero state esaminate e ritenute infondate. L’esistenza di procedimenti di controllo interni, dei quali non viene reso pubblico l’esito, non può tradursi per il terzo in una totale privazione di tutela. Né alcuna acquiescenza poteva configurarsi, difettando alla nota natura provvedimentale.
In accoglimento del ricorso, il Tribunale ha accertato l’illegittimità del silenzio e condannato il Comune a concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con riserva di nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento, e ha liquidato le spese di lite a carico delle parti soccombenti.
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Nota della Redazione
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