La complessità della controversia e il danno patrimoniale ristorabile non consentono la sospensione cautelare (TAR Molise n. 99 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare amministrativo, la trattazione collegiale della domanda di sospensione è incompatibile con un vaglio approfondito e analitico delle censure quando la fattispecie presenti una complessità tale da richiedere verifiche proprie del giudizio di merito. In tale quadro, la tutela cautelare può essere adeguatamente assicurata dalla sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., soprattutto allorché il danno paventato abbia natura essenzialmente patrimoniale e risulti pertanto ristorabile per equivalente mediante l’azione risarcitoria. La scelta discrezionale del giudice cautelare di non sospendere l’efficacia degli atti impugnati non richiede una motivazione analitica sulle singole censure, ma si fonda sulla prevalenza dell’interesse alla celere definizione del giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determinazione con cui la concessionaria del servizio idrico integrato confermava l’aggiudicazione definitiva disposta in favore di un raggruppamento di imprese concorrente, dopo che la medesima aggiudicazione era stata annullata dal TAR con precedente sentenza. La ricorrente, già aggiudicataria in primo grado, chiedeva l’annullamento e la sospensione degli atti, la declaratoria di inefficacia del contratto, l’esecuzione del giudicato per elusione e, in subordine, il risarcimento del danno.
L’istanza cautelare era fondata sulla asserita elusione della precedente pronuncia e sulla necessità di tutelare la propria posizione in attesa del nuovo esito della gara.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale, nella fase cautelare, ha preliminarmente rilevato che la fattispecie controversa presenta una significativa complessità, derivante dall’ampio ventaglio di censure dedotte dalla ricorrente e dalle approfondite controdeduzioni delle difese resistenti.
La causa, pertanto, richiede un vaglio approfondito ed analitico che non può essere compiuto nella sede sommaria del giudizio cautelare.
Pur nel quadro di tale complessità, il Tribunale ha ritenuto che le esigenze della parte ricorrente siano adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm. Tale soluzione è stata ritenuta idonea vieppiù considerando che il danno paventato, posto a fondamento della domanda cautelare, è di natura essenzialmente patrimoniale ed è quindi ristorabile anche attraverso l’esercizio dell’azione risarcitoria, già formulata nel ricorso.
In esito a tale ponderazione comparativa degli interessi contrapposti, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare, fissando l’udienza pubblica di merito e compensando le spese della fase incidentale.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.