Project financing: nessun indennizzo senza aggiudicazione definitiva (TAR Lazio n. 939 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di project financing, la dichiarazione di pubblico interesse della proposta non attribuisce al proponente una posizione giuridica definitiva, né configura un atto attributivo di vantaggi economici ad efficacia durevole: solo l’indizione della gara e la sua aggiudicazione costituiscono le condizioni indefettibili per il riconoscimento del diritto all’indennizzo, coincidente con il ristoro delle spese sostenute nella fase di scelta del promotore. La revoca dell’aggiudicazione provvisoria, disposta per il mancato recepimento delle modifiche richieste dall’amministrazione, non comporta il diritto all’indennizzo ex art. 21-quinquies, legge n. 241/1990; alla materia del project financing si applica la disciplina speciale di cui all’art. 153, comma 19, d.lgs. n. 163/2006, secondo cui il mancato apporto delle modifiche richieste impedisce la valutazione di pubblico interesse della proposta.
Il Fatto
La società ricorrente, unica partecipante alla procedura di project financing bandita dal Comune di Pontecorvo per la progettazione, ristrutturazione e gestione della piscina comunale, otteneva l’aggiudicazione provvisoria con verbale di gara del 24 dicembre 2012. La Commissione, con successivo verbale dell’11 aprile 2014, richiedeva alla società ulteriori integrazioni della proposta, tra cui l’asseverazione del Piano Economico Finanziario e la modifica di alcuni articoli della bozza di convenzione. L’iter non si perfezionava anche per lo scioglimento dell’ente comunale del 2014 e, con determinazione del 27 maggio 2016, l’amministrazione revocava l’aggiudicazione provvisoria, senza riconoscere alcun indennizzo.
La società impugnava l’atto di revoca, deducendo la violazione dell’art. 21-quinquies, legge n. 241/1990, e chiedendo la disapplicazione delle clausole di bando e disciplinare che escludevano qualsiasi indennizzo in caso di revoca della gara. Il Comune non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato, evidenziando come dalla stessa delibera impugnata emerga che la revoca dell’aggiudicazione provvisoria sia stata determinata dal mancato raggiungimento di un’intesa circa il recepimento delle condizioni richieste dall’amministrazione, e non da ragioni di sopravvenuto interesse pubblico o da fatti imputabili all’ente. La proposta, non adeguata alle modifiche richieste, è stata considerata non più rispondente all’interesse pubblico, circostanza che ha giustificato il provvedimento di revoca.
Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel project financing, solo l’indizione della gara e l’aggiudicazione — nella specie mancante — consolidano il diritto del promotore all’indennizzo per le spese sostenute. La dichiarazione di pubblico interesse della proposta non attribuisce all’interessato una posizione giuridica definitiva, ma lascia all’amministrazione la facoltà di non dare corso alla procedura o di indire nuovamente la gara.
La sentenza ha precisato che la disciplina generale di cui all’art. 21-quinquies, legge n. 241/1990, non è applicabile alla materia del project financing, per la quale vige la disciplina speciale dell’art. 153, comma 19, d.lgs. n. 163/2006. Tale norma prevede che, se il proponente non apporta le modifiche richieste dall’amministrazione, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse, con conseguente esclusione di qualsivoglia indennizzo in favore del soggetto che ha determinato la mancata definizione positiva del procedimento.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato rigettato, con declaratoria di nulla spese per la mancata costituzione dell’amministrazione.
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Nota della Redazione
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