Rivalutazione requisiti di gara e azione di ottemperanza: cumulabilità con l’azione di annullamento (TAR Lombardia n. 558 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un giudicato che ha disposto la riedizione del potere amministrativo, le censure avverso i nuovi atti adottati dall’amministrazione possono essere dedotte unitariamente dinanzi al giudice dell’ottemperanza, il quale è competente a esaminare sia le domande attinenti all’esecuzione della sentenza, sia quelle relative al prosieguo dell’azione amministrativa che non impinge nel giudicato. Il giudice dell’ottemperanza è chiamato a qualificare le domande prospettate, distinguendo quelle propriamente attinenti all’ottemperanza da quelle che invece riguardano la nuova attività provvedimentale, traendone le necessarie conseguenze quanto al rito e ai poteri decisori. La conseguente domanda cautelare proposta avanti al giudice del giudizio di annullamento è accolta ai soli fini della sollecita fissazione della camera di consiglio per l’esame dell’azione di ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente, già aggiudicataria del Lotto 5 di una procedura aperta indetta da Aria s.p.a. per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali, impugnava gli atti con cui l’amministrazione, all’esito di una sentenza del TAR Lombardia, aveva rinnovato la valutazione dei requisiti di ordine generale dell’operatore economico e confermato l’aggiudicazione in favore di una società consortile.
Unitamente all’azione di annullamento, la ricorrente proponeva l’azione di ottemperanza alla citata sentenza, chiedendo inoltre la declaratoria di inefficacia della convenzione stipulata e la condanna al risarcimento del danno. Nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare, il Tribunale rilevava la necessità di esaminare prioritariamente il giudizio di ottemperanza, stante la connessione tra le domande proposte.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia richiama il principio espresso dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 2 del 2013, secondo cui le doglianze relative alla riedizione del potere conseguente a un giudicato possono essere dedotte dinanzi al giudice dell’ottemperanza, che è il giudice naturale dell’esecuzione della sentenza e quello competente a esaminare la più grave patologia dell’atto, quale la nullità.
Il Tribunale evidenzia che, in presenza di una tale opzione processuale, il giudice dell’ottemperanza è chiamato in via preliminare a qualificare le domande prospettate, distinguendo quelle attinenti propriamente all’esecuzione del giudicato da quelle che concernono il prosieguo dell’azione amministrativa che non incide sul giudicato medesimo.
La camera di consiglio odierna era stata fissata per l’esame della domanda cautelare accessoria all’azione di annullamento. Tuttavia, considerata la contestuale proposizione dell’azione di ottemperanza, il Collegio ritiene necessario fissare in via prioritaria la camera di consiglio per l’esame di tale ultima azione, funzionale a garantire l’unitarietà di trattazione di tutte le censure.
Conseguentemente, il Tribunale accoglie la domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione della camera di consiglio per l’esame dell’azione di ottemperanza, fissando per la trattazione l’udienza camerale del 26 giugno 2026, con compensazione delle spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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