Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per la carta docente (TAR Sicilia n. 1296 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione al giudicato, ordina l’esecuzione del titolo entro un termine e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. La nomina può cadere su un dirigente della stessa amministrazione debitrice, con esclusione di ogni compenso, applicandosi per analogia l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. La domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è respinta quando il ritardo nell’esecuzione dipenda dal carattere seriale del contenzioso. I fatti estintivi o impeditivi del diritto esecutivo vanno provati dall’amministrazione che li eccepisce, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 1682/2024 del Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuirle la carta elettronica del docente per complessivi € 500,00, oltre interessi legali ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.
Notificata in forma esecutiva, la sentenza non era stata impugnata nei termini. Il Ministero, benché evocato, non si è costituito in giudizio. La ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento e la decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e il pagamento degli interessi a titolo di astreinte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti dell’azione. Trattandosi di sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, la fattispecie rientra tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette il giudizio di ottemperanza. È stato inoltre riscontrato il rispetto del termine decennale dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello di deposito dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., nonché la rituale notificazione della sentenza esecutiva all’indirizzo proprio dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Nel merito, il Collegio ha rilevato che il Ministero non ha contestato specificamente il titolo esecutivo né ha comprovato l’avvenuto pagamento. Ha quindi applicato il principio secondo cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., riconoscendo la sussistenza dell’obbligo di dare esecuzione al giudicato.
In conseguenza, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della sentenza. Ha invece respinto la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., rilevando che il ritardo nell’esecuzione dei dicta giurisdizionali è imputabile al carattere improvviso e ingente del contenzioso sviluppatosi sulla medesima questione, suscettibile di incidere sulle capacità organizzative dell’amministrazione.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del direttore generale competente per gli ordinamenti scolastici del medesimo Ministero, con facoltà di delega, escludendo ogni compenso. A sostegno ha richiamato, tra le altre, TAR Calabria n. 1706 del 2024, TAR Campania n. 5142 del 2024, TAR Sicilia n. 2621 del 2024 e TAR Sardegna n. 983 del 2023, secondo cui l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001 è applicabile per analogia alle altre condanne al pagamento di somme. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente, con distrazione al procuratore anticipatario.
Nota della Redazione
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