Carenza di interesse per utilità non conseguibile dal ricorso (TAR Lombardia n. 412 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse quando l’accoglimento delle censure non sia idoneo ad assicurare al ricorrente l’utilità richiesta, perché l’interesse a ricorrere deve avere carattere concreto e attuale e non può risolversi in un’astratta aspirazione al ripristino della legalità. Ai fini del vaglio di ammissibilità, il giudice valuta la fondatezza della pretesa sul piano potenziale, verificando se il suo soddisfacimento possa derivare dall’accoglimento del ricorso. Se il vantaggio invocato resta comunque precluso, il gravame perde la sua ragion d’essere.

Il Fatto

La ricorrente, ente gestore di un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, impugna la deliberazione con cui la Giunta regionale ha determinato le maggiorazioni tariffarie per l’esercizio 2021. L’atto ha collocato la struttura in fascia B, con una maggiorazione annua del 10%, anziché in fascia C, con riconoscimento del 16%. La doglianza si concentra sull’indicatore del rapporto tra posti letto destinati alla didattica e posti letto totali, che la Regione ha calcolato detraendo i posti letto di un’unità operativa trasferita presso altra sede.

Con motivi aggiunti la ricorrente contesta il computo delle giornate di degenza dei reparti di solvenza non convenzionati. In udienza il Collegio ha prospettato d’ufficio un possibile profilo di inammissibilità per difetto di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina l’eccezione sollevata ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a. e la ritiene fondata. Richiama il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’interesse a ricorrere, species dell’interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo per il rinvio di cui all’art. 39 c.p.a., non si confonde con l’astratta aspirazione al ripristino della legalità.

L’interesse deve presentare i caratteri della concretezza e attualità e tradursi in una utilità pratica, diretta e immediata, che il ricorrente possa ottenere con il provvedimento richiesto al giudice. La Corte richiama la pronuncia Cons. Stato, VI, n. 343 del 2019, oltre a Cons. Stato, III, n. 1419 del 2025 e al precedente TAR Lombardia n. 2315 del 2025.

Applicando tali coordinate, il Tribunale verifica la consistenza dell’utilità sostanziale. Anche riconoscendo alla struttura il punteggio massimo rivendicato per l’indicatore contestato, il punteggio totale salirebbe da 6 a 7, in ogni caso inferiore agli 8 punti necessari per il passaggio alla fascia C. La verifica si fonda sulla scheda di calcolo depositata dalla Regione, dalla quale emerge che altri indicatori hanno registrato punteggi inferiori rispetto al 2019.

Le censure attengono esclusivamente all’indicatore dei posti letto destinati alla didattica e non sono idonee a mutare l’esito finale. L’aspirazione della ricorrente resta quindi priva di utilità concreta. Il ricorso e i motivi aggiunti sono dichiarati inammissibili ex art. 35, comma 1, lettera b) c.p.a.

La natura in rito della decisione, provocata da un’eccezione officiosa, giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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