Soglia minima di efficienza dei laboratori e discrezionalità regionale (TAR Campania n. 2711 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riorganizzazione della rete laboratoristica, la scelta regionale di computare la soglia minima di efficienza di 200.000 prestazioni/anno al netto dei prelievi e con riferimento alle sole prestazioni caricabili sul File C rientra nell’ampia discrezionalità amministrativa e non è sindacabile se non per vizi macroscopici. L’esclusione dei prelievi è coerente con l’Accordo Stato-Regioni del 23 marzo 2011 e con il d.m. 30 dicembre 2021, non costituendo duplicazione irragionevole, poiché ogni esame presuppone un prelievo. Parimenti non è illogico ancorare la verifica dei requisiti ai dati di produzione dell’anno precedente, quando l’amministrazione è chiamata a garantire il riordino della rete quale condizione per l’uscita dal Piano di Rientro.
Il Fatto
Alcune strutture private accreditate con il Servizio sanitario nazionale per l’erogazione di prestazioni di patologia clinica hanno impugnato la delibera di giunta regionale con cui la Regione Campania ha approvato le linee di indirizzo per la riorganizzazione della rete dei laboratori, unitamente agli atti connessi e al decreto interministeriale 30 dicembre 2021.
Le ricorrenti contestano il parametro temporale del 2024, assunto a base del calcolo della soglia minima, in quanto anteriore all’entrata in vigore del nuovo tariffario e del nuovo nomenclatore regionale; censurano inoltre l’esclusione dal computo dei prelievi e delle prestazioni non caricabili sul File C. Respinta la tutela cautelare, prima dal TAR e poi dal Consiglio di Stato, la causa è pervenuta alla decisione di merito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce le coordinate normative: l’art. 1, comma 796, lett. o), della legge n. 296/2006 ha affidato alle Regioni il piano di riorganizzazione della rete; l’art. 8-quater, comma 3, lett. b), del d.lgs. n. 502/1992 ha introdotto il criterio della soglia minima di efficienza; l’Accordo Stato-Regioni del 23 marzo 2011 ha proposto il riferimento delle 200.000 prestazioni annue. Il d.m. 30 dicembre 2021 ha ripreso tale soglia precisando espressamente che essa va intesa al netto dei prelievi.
Su questa base il Collegio ritiene infondata la tesi delle ricorrenti secondo cui il de minimis non prescriverebbe l’esclusione dei prelievi. Il preambolo del decreto richiama espressamente la soglia “al netto dei prelievi”; il riferimento alla mancata distinzione tra prelievi ed esami attiene solo alle criticità del modello di rilevazione, non alla nozione sostanziale di soglia. La nota ministeriale n. 58 del 20 maggio 2025 conferma che la soglia riguarda la sola fase analitica.
L’esclusione dei prelievi non è irragionevole, perché ogni esame deve essere preceduto da un prelievo e il computo di quest’ultimo darebbe luogo a una mera duplicazione. Il sindacato del giudice amministrativo, richiamata Cons. Stato, sez. III, n. 2843 del 2019, deve arrestarsi dinanzi all’ampia latitudine del potere discrezionale.
Anche la censura sull’esclusione delle prestazioni non caricabili sul File C è respinta: la scelta di valutare i soli dati del flusso integrativo discende dall’esigenza di garantire validità, anche legale, del contenuto informativo e l’identificazione dei destinatari; consentire il caricamento di prestazioni prive di codice comporterebbe l’elusione dei parametri normativi.
Quanto al parametro temporale, la scelta di verificare i requisiti sull’anno 2024 non presenta vizi macroscopici, in ragione della necessità di riordino della rete quale condizione per l’uscita dal Piano di Rientro. Le ricorrenti non hanno allegato alcun elemento di prova volto a dimostrare che, applicando il nuovo nomenclatore, nel 2025 avrebbero raggiunto la soglia. Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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