Insussistenza dei presupposti per la tutela cautelare avverso atti del GSE in materia di art. 15-bis DL n. 4/2022 (TAR Lombardia n. 582 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di controversie concernenti atti emessi dal Gestore dei Servizi Energetici in applicazione dell’art. 15-bis del DL n. 4/2022, la concessione della tutela cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. postula l’insussistenza di dubbi in ordine alla diretta impugnabilità degli atti gravati e alla loro riconducibilità alla giurisdizione del giudice amministrativo. L’operatore del settore energetico, tenuto ad agire secondo criteri di qualificata diligenza, è gravato dall’onere di approntare misure gestionali e organizzative idonee a fronteggiare pretese ragionevolmente prevedibili, con conseguente insussistenza del periculum in mora allorché le richieste economiche del GSE siano maturate in un contesto normativo e disciplinare già delineato. Il recupero delle somme eventualmente riscosse resta comunque assicurato in caso di esito favorevole del giudizio di merito.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nel settore delle energie rinnovabili, ha impugnato gli atti con cui il GSE ha richiesto il pagamento di somme in applicazione dell’art. 15-bis del DL n. 4/2022, nonché la Delibera ARERA assunta quale atto presupposto. Con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti, la società ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti e l’accertamento della non debenza delle somme, la restituzione di quanto incassato o compensato e la condanna del GSE, previa rimessione alla Corte Costituzionale e rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto insussistenti i presupposti per la concessione della tutela cautelare. In primo luogo, il Collegio ha evidenziato che la ricorrente contesta atti del GSE rispetto ai quali è quanto meno dubbia la diretta impugnabilità e la riconducibilità alla cognizione del giudice amministrativo.
Sul requisito del periculum in mora, il Tribunale ha osservato che, in ragione del tempo di maturazione delle pretese avanzate dal GSE e del noto quadro normativo e disciplinare di riferimento, l’operatore del settore era tenuto ad approntare le misure gestionali e organizzative necessarie per fronteggiare la situazione determinatasi. Tale onere di qualificata diligenza è stato esteso anche agli investimenti effettuati a fronte di pretese ragionevolmente prevedibili.
Il Collegio ha infine rilevato che resta ferma la possibilità di recupero delle somme eventualmente riscosse dal GSE, qualora la decisione di merito dovesse risultare favorevole alla ricorrente. Alla luce di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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