Giudizio di ottemperanza al giudicato civile e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 1015 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario si attuano dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che contempla espressamente l’ottemperanza agli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario. Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, deve essere decorso perché l’esecuzione forzata sia esperibile. Accertata la perdurante inottemperanza, il Tribunale ordina all’amministrazione il pagamento entro un termine perentorio e nomina sin d’ora il commissario ad acta. L’esaurimento dei fondi di bilancio e la mancanza di disponibilità di cassa non integrano causa legittima di impedimento all’esecuzione del giudicato.

Il Fatto

Una società, odierna ricorrente, ha chiesto l’ottemperanza della sentenza n. 161/2025 della Corte di Appello di Salerno, pubblicata il 28.02.2025 e resa in sede di rinvio a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione. Con quella decisione il Comune è stato condannato a pagare a una diversa società la somma di € 159.571,85, oltre interessi al tasso di cui all’art. 1284 cod. civ. dal 15.06.1998 al soddisfo, oltre alle spese di giudizio.

La ricorrente ha dedotto di essere cessionaria del credito, come da atto di cessione notificato al Comune in data 7.5.2025, e ha documentato il passaggio in giudicato della sentenza nonché la sua spedizione in forma esecutiva. Il Comune non si è costituito in giudizio; si è costituita la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento di Protezione Civile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la legittimazione attiva della ricorrente, quale cessionaria del credito vantato dalla società originaria nei confronti del Comune, sulla base della documentazione prodotta e della notifica dell’atto di cessione all’ente debitore.

Ha poi accertato che la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione della Corte di Appello, e che dalla notifica risultava decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, al momento della notifica del ricorso esecutivo. Tale condizione rende esperibile l’azione di ottemperanza.

Quanto al titolo, il Tribunale ha richiamato l’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente di agire in sede di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato. Non sussisteva dunque alcun dubbio sulla possibilità di agire in tale sede.

In esecuzione del titolo azionato, il Collegio ha ordinato al Comune di provvedere alla corresponsione in favore della ricorrente, quale cessionaria del credito, entro il termine perentorio di novanta giorni decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempienza, ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Salerno, con facoltà di delega ad idoneo funzionario, il quale provvederà nel termine di novanta giorni decorrente dalla richiesta della parte ricorrente.

Il commissario dovrà procedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi apposito stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, nonché al reperimento materiale della somma. Il Collegio ha precisato che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato successivamente e posto a carico del Comune intimato. Le spese di giudizio, liquidate secondo soccombenza, sono poste a carico dell’ente inadempiente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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