Improcedibile per carenza di interesse sopravvenuto, spese a carico del Ministero (Cons. Stato n. 3998 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la sopravvenuta esecuzione del giudicato da parte dell’amministrazione, intervenuta nel corso del giudizio, determina la improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non potendo l’eventuale accoglimento arrecare alcuna utilità al ricorrente. La declaratoria di improcedibilità non preclude la regolazione delle spese: esse vanno poste a carico dell’amministrazione in virtù del principio di soccombenza virtuale, quando l’esecuzione sia avvenuta solo a seguito della proposizione del ricorso per ottemperanza. La condanna alle spese presuppone la verifica della mancanza dei presupposti di legge per la compensazione.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza del Cons. Stato, Sez. VI, n. 616 del 2021, con cui era stato accolto l’appello avverso la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto la richiesta di riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania per le classi di concorso relative allo strumento musicale. Il giudice di appello aveva ordinato al Ministero di pronunciarsi «in termini concreti, tramite la verifica della formazione conseguita», escludendo l’automatismo del diniego.
La ricorrente ha lamentato la persistente inottemperanza dell’amministrazione, che, nonostante il tempo trascorso, non aveva dato esecuzione al giudicato né provveduto agli adempimenti conseguenziali. Ha quindi chiesto l’esecuzione del giudicato, la determinazione dei contenuti del provvedimento o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione, anche mediante designazione di un Commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Ministero ha depositato il provvedimento dirigenziale con cui ha riconosciuto il titolo abilitante per le classi di concorso richieste.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, nel corso del giudizio, la competente Direzione Generale del Ministero ha adottato il provvedimento con cui ha riconosciuto il titolo di formazione professionale per le classi di concorso indicate, in esecuzione della sentenza ottemperanda. Il decreto dirigenziale ha espressamente qualificato il titolo posseduto come abilitante all’esercizio della professione di docente nella scuola secondaria per le classi richieste.
Su questa base il Consiglio di Stato dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, richiamando l’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. L’argomentazione è lineare: l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità alla ricorrente, avendo l’amministrazione provveduto ad eseguire il giudicato.
La parte più significativa della pronuncia riguarda la regolazione delle spese. Il Collegio le pone a carico del Ministero resistente in virtù del principio di soccombenza virtuale, escludendo la compensazione per difetto dei presupposti di legge. Il criterio adottato è temporale e causale: l’ottemperanza è avvenuta solo il 25 marzo 2026, cioè a seguito della proposizione del ricorso per ottemperanza. L’amministrazione, dunque, ha dato esecuzione alla sentenza solo perché sollecitata dall’iniziativa giudiziale del ricorrente.
La liquidazione delle spese è operata in complessivi euro 2.000,00, oltre oneri e accessori se dovuti, con distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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