Definizione agevolata canoni demaniali e difetto di giurisdizione amministrativa (TAR Toscana n. 1404 del 03.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie sugli atti e provvedimenti relativi ai rapporti di concessione di beni pubblici, con espressa eccezione di quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi. La controversia che investe la quantificazione della somma dovuta per la definizione agevolata dei contenziosi sui canoni demaniali marittimi, prevista dall’art. 100, comma 7, lett. a), d.l. n. 104/2020, ha contenuto meramente patrimoniale e resta estranea al rapporto concessorio. Spetta pertanto al giudice ordinario, e non al giudice amministrativo, la cognizione della domanda con cui il concessionario contesti il calcolo di tale importo, non essendo in discussione l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali sul rapporto sottostante.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima su cui insiste un compendio adibito a stabilimento balneare e bar-ristorante, ha aderito alla procedura di definizione agevolata dei contenziosi pendenti sul pagamento dei canoni, introdotta dall’art. 100, comma 7, lett. a), d.l. 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella legge 13 ottobre 2020, n. 126. La norma consente di definire la posizione versando in unica soluzione un importo pari al 30 per cento delle somme richieste, dedotte quelle già corrisposte a tale titolo.
Dopo aver versato una somma superiore al 30 per cento, la ricorrente ha impugnato la nota con cui il Comune ha chiuso il procedimento, nonché la nota dell’Agenzia del Demanio che ne costituisce il presupposto. L’Amministrazione ha calcolato la percentuale solo sui canoni ancora non pagati, escludendo dal beneficio quanto già versato. La ricorrente deduce una disparità di trattamento a favore degli inadempienti. Il Comune e l’Agenzia, costituitisi con l’Avvocatura distrettuale, hanno eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta per prima l’eccezione preliminare e la ritiene fondata. Il dato normativo di partenza è l’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di concessione di beni pubblici, ma espressamente esclude quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi.
Il Tribunale qualifica l’oggetto del giudizio: la ricorrente non contesta la quantificazione dei canoni originariamente dovuti, ma il calcolo della somma che, secondo i criteri di legge, deve versare per accedere alla definizione agevolata. Tale importo costituisce il presupposto per l’ammissione alla procedura e non è collegato al rapporto concessorio. La fattispecie resta quindi estranea alla materia devoluta alla giurisdizione amministrativa.
Sul piano sistematico il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui la giurisdizione amministrativa sussiste solo quando dal provvedimento impugnato emerga l’esercizio di poteri discrezionali riferiti al rapporto sottostante; quando invece si discute della misura del canone in applicazione di criteri normativi, la cognizione spetta al giudice ordinario. Sono richiamate TAR Toscana, sez. II, sent. n. 592/2022, Consiglio di Stato sent. n. 2375/2011, Cassazione sez. unite n. 11867 del 2020 e n. 28973 del 2020, oltre a TAR Lazio, sez. II, n. 1184/2022.
Il principio è che le controversie di contenuto meramente patrimoniale sfuggono alla giurisdizione amministrativa, salvo che coinvolgano la verifica dell’azione autoritativa o poteri valutativi nella determinazione del canone, e non il semplice accertamento tecnico dei presupposti fattuali. Nel caso concreto manca tale connotazione autoritativa. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione davanti al giudice ordinario, e le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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