Riesame endoprocedimentale e diniego paesaggistico su bosco consolidato (TAR Toscana n. 1608 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata, l’Amministrazione conserva la facoltà di riaprire l’istruttoria e di riesaminare i pareri endoprocedimentali già acquisiti fin quando non sia stato adottato il provvedimento finale. In tale fase non trovano applicazione le garanzie dell’art. 21 nonies della legge n. 241/1990, mancando un provvedimento perfezionato e un affidamento qualificato. L’acquisizione di un supplemento istruttorio non imposto dalla legge, compreso un nuovo parere della Soprintendenza, non determina di per sé l’illegittimità del procedimento, ma ne rafforza la completezza. La tutela paesaggistica non si limita all’assetto storico od originario dell’area, ma si estende all’assetto attuale, purché abbia acquisito valore identitario ed estetico-percettivo. La formazione boschiva insediata da oltre quindici anni è legalmente qualificata bosco, con conseguente eccezionalità della sua trasformazione.
Il Fatto
La società ricorrente presentava un’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi del d. lgs. n. 42/2004 e dell’Allegato B al d.P.R. n. 31/2017, per la rimessa a coltura di un’area ricadente nel territorio comunale, con disboscamento di circa tre ettari e destinazione a pascolo per l’allevamento ovino. La Commissione Comunale per il Paesaggio e la Soprintendenza esprimevano in una prima fase parere favorevole.
Il dirigente competente disponeva poi il riesame della pratica, in ragione di un asserito deficit istruttorio sulla reale configurazione dei luoghi. Seguiva un secondo parere negativo della Commissione, una nuova richiesta di parere alla Soprintendenza e, infine, il provvedimento comunale di diniego. La società impugnava il diniego e gli atti presupposti davanti al TAR Toscana.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge tutte le censure. Sul primo motivo, relativo al preteso illegittimo riesame d’ufficio dei pareri favorevoli già resi, il Collegio osserva che l’Amministrazione conserva la piena facoltà di disporre approfondimenti istruttori e di rideterminarsi quando emergano circostanze nuove, prima non conosciute. Tale potere, pacifico sui provvedimenti perfezionati attraverso l’annullamento in autotutela, è esercitabile a maggior ragione quando il procedimento non si è ancora concluso e si è in presenza di meri atti endoprocedimentali.
Difettando un atto conclusivo e un affidamento qualificato, l’Amministrazione poteva riesaminare la compatibilità paesaggistica senza applicare le garanzie dell’art. 21 nonies. Il riesame non ha costituito autotutela su un provvedimento formato, ma una fase di approfondimento istruttorio. Nella nota di riapertura si evidenziava la lacunosità della documentazione tecnica e fotografica prodotta dalla ricorrente, l’insufficienza della sola immagine del 1954 e l’emersione di elementi di valore quali la viabilità storica, il percorso escursionistico e il punto panoramico.
Quanto alle garanzie partecipative, il Collegio rileva che la ricorrente è stata posta in condizione di intervenire mediante la comunicazione dei motivi ostativi proveniente dalla Soprintendenza, seguita da osservazioni e da una richiesta di sospensione del procedimento. Quanto all’art. 11 del d.P.R. n. 31/2017, l’acquisizione di un supplemento istruttorio non imposto dalla legge non vizia il procedimento, traducendosi in un rafforzamento della valutazione paesaggistica.
La richiesta di sospensione avanzata dall’interessato non è idonea a imporre l’arresto del procedimento, desumendosi dall’art. 2 della legge n. 241/1990 il principio della tempestiva conclusione dell’azione amministrativa. Il progetto unitario richiamato, inoltre, risultava estraneo all’istanza e destinato ad altra finalità, con provvedimento di diniego rimasto inoppugnato.
Nel merito, il diniego non è apodittico: l’intervento avrebbe alterato i caratteri figurati riconosciuti e fruiti dalla collettività, in contrasto con le prescrizioni del PIT-PPR. Il bosco, formatosi da oltre settant’anni, è qualificato ai sensi dell’art. 3, comma 5, lett. c), della l.r. n. 39/2000 e merita tutela anche a prescindere dalle destinazioni urbanistiche e dai precedenti usi agricoli. La sua trasformazione è eccezionale e l’interesse privato al pascolo non integra un motivo di rilevante interesse pubblico. Il parere della Soprintendenza conteneva infine indicazioni per superare il dissenso, cui la ricorrente non ha dato seguito. Le spese di lite sono state compensate.
Nota della Redazione
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