L’improcedibilità per rinuncia all’interesse del ricorrente nel processo amministrativo (TAR Lazio n. 12982 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità, da parte del ricorrente, dell’interesse a ricorrere e della relativa azione. Sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte può dichiarare di non avere più interesse alla decisione, provocando la doverosa e obbligata presa d’atto del giudice. Non viene in rilievo una giurisdizione di tipo oggettivo che consenta al giudice la prosecuzione del processo: il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm.

Il Fatto

Alcune candidate hanno impugnato gli atti del concorso ordinario per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente per la classe di concorso A044, contestando il mancato superamento della prova scritta e l’asserita erroneità di alcuni quesiti. Il giudizio, originariamente introdotto davanti al TAR Campania, era stato riassunto dinanzi al TAR Lazio, competente per territorio, dopo la declinazione di competenza disposta dal primo giudice.

Con successivi motivi aggiunti le ricorrenti hanno esteso l’impugnazione al decreto di approvazione delle graduatorie di merito, che non le vedeva inserite. Nelle more del giudizio, la difesa delle ricorrenti ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della controversia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse alla decisione proveniente dalla parte ricorrente, resa prima che la causa fosse trattenuta in decisione. Il TAR ha richiamato il principio dispositivo che informa il processo amministrativo, in base al quale la parte, sino al momento della riserva in decisione, conserva la piena disponibilità dell’azione.

La giurisprudenza costantemente richiamata dal Collegio — tra cui Consiglio di Stato, 4 gennaio 2023, n. 120 e le decisioni dell’8 settembre 2022, n. 7816, e del 23 maggio 2022, n. 4031 — conferma che la dichiarazione della parte provoca la doverosa presa d’atto del giudice, il quale non dispone del potere di proseguire il processo d’ufficio.

Il giudice amministrativo non esercita infatti una giurisdizione di tipo oggettivo: non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, né coltivare un’azione ormai abbandonata. La rinuncia all’interesse, manifestata nel corso del giudizio, impone pertanto una pronuncia di rito conforme alla volontà della parte.

Sulla base di tali premesse, il ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), cod. proc. amm., con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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