Improcedibilità per sopravvenuto pagamento del 25% del ripiano dispositivi medici (TAR Lazio n. 5096 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso giurisdizionale avverso i provvedimenti regionali e statali di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, quando l’azienda fornitrice dichiari l’avvenuto pagamento della quota ridotta del 25% degli importi dovuti, ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025. La pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone la comunicazione al TAR Lazio, da parte della Regione, del provvedimento di accertamento dell’avvenuto versamento; in mancanza, la dichiarazione della ricorrente circa l’adempimento determina comunque il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato dinanzi al TAR Lazio una pluralità di atti: il decreto del Ministero della Salute del 6 luglio 2022, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale per gli anni 2015-2018; il successivo decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, recante le linee guida propedeutiche ai provvedimenti regionali e provinciali di ripiano; l’accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, che ha definito i tetti di spesa regionali nella misura del 4,4% per i medesimi anni; nonché la determinazione n. 13106 del 14 dicembre 2022 della Regione Umbria, con cui sono stati determinati gli importi dovuti dall’impresa a titolo di ripiano.
Si sono costituite le Amministrazioni statali indicate in epigrafe, mentre non si sono costituite le Regioni e le altre parti intimate. In pendenza del giudizio è entrato in vigore l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla l. n. 118 dell’8 agosto 2025, che ha introdotto una disciplina transitoria per l’assolvimento degli obblighi di ripiano relativi agli anni 2015-2018.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo sopravvenuto. La nuova disposizione ha stabilito che gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici, previsti dall’art. 9-ter, comma 9, d.l. n. 78/2015 e dall’art. 8, comma 3, d.l. n. 34/2023, si intendono assolti con il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano. L’integrale versamento di tale quota estingue l’obbligazione per gli anni considerati e preclude alle aziende ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa all’obbligo di corresponsione.
La norma ha inoltre disciplinato gli effetti della nuova fattispecie sui giudizi pendenti, prevedendo che, decorso il termine di trenta giorni, le Regioni accertino l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e comunicati alla segreteria del TAR Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali, con compensazione delle spese di lite.
Nel caso di specie, la società ricorrente ha depositato memoria il 19 gennaio 2026, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, avendo provveduto al pagamento del 25% degli importi richiesti. Il Collegio ha tuttavia rilevato che la pronuncia di cessazione della materia del contendere può essere emessa solo a seguito della comunicazione al Tribunale, da parte della Regione interessata, del provvedimento di accertamento del pagamento; comunicazione che nella fattispecie non risulta intervenuta.
Ciononostante, il giudice ha ritenuto che dalla dichiarazione dell’avvenuto pagamento debba comunque desumersi la sopravvenuta carenza di interesse ad una decisione nel merito del ricorso. Poiché l’azienda ha assolto all’obbligazione secondo la disciplina transitoria, essa non ha più alcun interesse alla definizione del giudizio, venendo meno il presupposto stesso della controversia. Il Tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile, compensando le spese di lite in ragione della complessità delle questioni giuridiche sostanziali e processuali sottese alla decisione.
Nota della Redazione
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