Esecuzione in proprio e divieto di subaffidamento atipico nella lex specialis (TAR Toscana n. 2025 del 21.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di esecuzione in proprio sancito dall’art. 119, primo comma, d.Lgs. n. 36/2023 impone che la prestazione dedotta in contratto sia adempiuta direttamente dall’aggiudicatario con la propria struttura aziendale. Le forme di subaffidamento o collaborazione sono tipiche e tassative: subappalto, avvalimento e contratti di cooperazione di cui all’art. 119, terzo comma, cod. contratti pubblici. La stazione appaltante non può prevedere nella lex specialis modalità alternative di affidamento a terzi. Il principio non opera solo nella fase di partecipazione ma permea l’intero rapporto contrattuale, anche in fase esecutiva. I contratti di collaborazione rilevano solo se anteriori all’indizione della gara e se relativi a prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie, oggettivamente diverse da quelle dedotte nel contratto.
Il Fatto
Un consorzio partecipava alla procedura aperta indetta dall’ente di supporto tecnico amministrativo regionale per la conclusione di un accordo quadro relativo alla manutenzione dei veicoli delle aziende sanitarie dell’area centro. L’aggiudicataria dichiarava in sede di offerta di concorrere quale operatore singolo, senza ricorrere a subappalto, avvalimento o altre forme di collaborazione.
Il capitolato tecnico richiedeva peraltro una rete capillare di officine sul territorio quale requisito di esecuzione. Dopo l’aggiudicazione, la società comunicava che tale rete sarebbe stata costituita da imprese esterne, ciascuna titolare di una propria attività e legata a essa da un vincolo contrattuale. Il consorzio impugnava l’aggiudicazione e le clausole della lex specialis, chiedendo l’inefficacia del contratto e il subentro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il motivo centrale. L’esecuzione in proprio comporta che l’aggiudicatario adempia impiegando i propri dipendenti, le proprie attrezzature e la propria direzione tecnica e organizzativa. La ratio risiede nell’intuitus personae: la stazione appaltante seleziona il contraente sulla base delle sue qualità morali, economico-finanziarie e tecnico-professionali, e l’obbligo di esecuzione diretta garantisce che le prestazioni siano rese dal soggetto effettivamente valutato.
Le modalità di coinvolgimento di terzi sono tipiche e tassative. Il terzo comma dell’art. 119 consente l’inserimento di imprese terze nell’organizzazione dell’appaltatore mediante contratti di cooperazione, servizio o fornitura, ma a due condizioni: che i rapporti contrattuali siano sorti prima dell’indizione della procedura e che riguardino prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie, oggettivamente diverse da quelle da rendere alla stazione appaltante (Cons. Stato, V, 2622/2025).
Nel caso concreto le convenzioni con le imprese terze risultano posteriori alla determinazione di indizione. Le prestazioni delegate — manutenzione, soccorso stradale — non hanno carattere sussidiario o accessorio, ma costituiscono esecuzione diretta delle attività dedotte nel contratto. Cade quindi la tesi della controinteressata secondo cui le imprese dislocate farebbero parte dell’organizzazione aziendale in senso complessivo: quel modello è proprio quello dell’art. 119, terzo comma, ma ne esorbita i limiti.
Né vale il rilievo che la disponibilità delle officine sarebbe prevista dalla lex specialis come requisito di esecuzione, acquisibile tra aggiudicazione e stipula. Il principio di esecuzione in proprio non opera solo nella fase di partecipazione ma permea l’intero rapporto, anche in fase esecutiva. Alla stazione appaltante non è consentito configurare forme alternative al subappalto a prescindere dalla fase in cui siano collocate. L’istituto dei requisiti di esecuzione consente di rinviare la dimostrazione della disponibilità di mezzi e strutture, ma non autorizza a individuare all’ultimo momento subaffidatari prima estranei alla compagine aziendale.
Il Collegio accoglie pertanto la domanda di annullamento delle clausole della lex specialis, tempestivamente gravate, e in via caducante dell’aggiudicazione. L’accoglimento di censure relative a una fase preliminare comporta l’assorbimento dei restanti motivi e l’impossibilità di accogliere il subentro, non potendo il giudice correggere gli atti della procedura senza alterarne la logica e i principi di par condicio, buona fede e tutela dell’affidamento (TAR Pescara n. 833 del 2007). Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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