Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del TAR (TAR Puglia n. 1298 del 13.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza esperito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. assicura la stretta esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze del giudice ordinario e resta circoscritto all’attuazione del titolo, senza estendersi alla cognizione di domande ulteriori. Presupposto dell’azione è l’infruttuosa scadenza del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo alla Pubblica Amministrazione. Accertato il persistente inadempimento non contestato, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato entro un termine perentorio. La nomina del commissario ad acta resta eventuale e subordinata al protrarsi dell’inerzia oltre il termine assegnato. La penalità di mora non trova accoglimento ove manchino i presupposti applicativi.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, con sentenza n. 958 del 6 maggio 2024, l’accertamento del diritto alla retribuzione professionale docenti per gli incarichi svolti negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di € 2.088,18, oltre interessi e rivalutazione.

Notificato il titolo all’Amministrazione in data 7 maggio 2024 e decorso inutilmente il termine di centoventi giorni, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. Le Amministrazioni intimate si sono costituite con atto di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’azione: la pretesa è azionata ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Il perimetro del giudizio è però limitato alla stretta esecuzione del titolo, restando estranea ogni altra domanda a esso correlata.

Il TAR verifica i presupposti processuali: la sentenza è stata trasmessa all’Amministrazione in copia conforme il 7 maggio 2024, con conseguente decorrenza del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il passaggio in giudicato è comprovato dalla certificazione del Tribunale di Trani del 9 dicembre 2024, ex art. 114, comma 2, cod. proc. amm..

Nel merito, l’Amministrazione non ha eccepito l’avvenuto adempimento né ha fornito giustificazioni sull’inerzia. Su tale presupposto il Collegio ordina all’intimata di dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica anteriore, procedendo al pagamento delle somme indicate in favore della ricorrente.

Quanto alla nomina del commissario ad acta, la richiesta è riservata all’eventualità che l’inadempimento si protragga oltre il termine, avuto riguardo al comportamento esecutivo rilevato in cause omologhe, ove il ritardo è derivato da carenze organiche dell’Amministrazione. La domanda di penalità di mora è invece respinta, in ossequio alla giurisprudenza della Sezione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, oltre accessori, in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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