Esecuzione sanzione disciplinare ridotta in appello non risarcibile (Cass. civ. Sez. III n. 2816 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’immediata esecuzione della decisione con cui il Consiglio dell’ordine territoriale irroga la sanzione disciplinare non integra, di per sé, un danno ingiusto ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., neppure quando la sanzione sia poi ridotta in sede di impugnazione davanti al Consiglio nazionale. L’art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 139 del 2005 attribuisce al Consiglio nazionale la sola facoltà, e non l’obbligo, di sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato; la regola è dunque l’immediata esecutività. Il successivo annullamento o la riduzione della sanzione non configura un danno in re ipsa, estraneo al sistema della responsabilità civile.

Il Fatto

Il professionista convenne in giudizio il proprio Ordine territoriale davanti al Tribunale, chiedendo il risarcimento dei danni subiti per l’immediata esecuzione delle condanne disciplinari a lui inflitte, poi sensibilmente ridotte in sede di impugnazione davanti al Consiglio di disciplina nazionale.

L’attore espose di essere stato destinatario di tre procedimenti disciplinari, due dei quali conclusi con la sospensione dall’esercizio della professione e il terzo con la censura, e di avere subito la sospensione per effetto della messa in esecuzione delle decisioni prima dell’esito dell’appello, poi riformate con applicazione della sola censura. Il Tribunale rigettò la domanda; la Corte d’Appello confermò la decisione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente il primo e il secondo motivo, articolati rispettivamente sulla violazione dell’art. 2043 cod. civ. e sull’errata applicazione dell’art. 55, comma 2, del d.lgs. n. 139 del 2005, e li dichiara infondati.

Il punto di partenza è il dato normativo. Il comma 1 della disposizione richiamata prevede che le decisioni del Consiglio territoriale siano impugnabili davanti al Consiglio nazionale entro trenta giorni dalla notificazione; il comma 2 stabilisce che il Consiglio nazionale «può sospendere l’efficacia dei provvedimenti». L’uso del verbo potere dimostra che si tratta di una facoltà, e non di un obbligo, che nel caso concreto non è stata esercitata.

Ne deriva che la regola è quella della immediata esecutività della decisione di primo grado, con la conseguenza che nessuna censura può muoversi all’Ordine per la mancata sospensione. Irrilevante è la circostanza che le sanzioni siano state ridotte in appello, con tramutamento della sospensione nella più lieve censura.

La tesi del ricorrente è respinta con una reductio ad absurdum: diversamente opinando, ogni riduzione della sanzione in sede di impugnazione genererebbe automaticamente un diritto al risarcimento, configurando una fattispecie di danno in re ipsa, estranea al sistema. Il secondo motivo presenta inoltre un profilo di inammissibilità, là dove invoca il Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare approvato nel 2015: la Corte d’appello lo ha ritenuto inapplicabile ratione temporis e il ricorrente non ha indicato come e dove tale atto sia stato prodotto.

Il terzo motivo è dichiarato inammissibile per sostanziale irrilevanza: la Corte d’appello, pur richiamando in via di preambolo i requisiti dell’art. 342 cod. proc. civ., ha poi esaminato nel merito tutte le doglianze, escludendo ogni violazione della norma processuale. Il quarto motivo, relativo alla mancata ammissione delle prove, è infondato: la censura si risolve in un generico richiamo a una prova orale non ammessa e a capitoli di prova mai formulati, con la conseguenza che nessuna richiesta è stata realmente e tempestivamente proposta. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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