Caso fortuito ex art. 2051 c.c.: è necessario provare il nesso causale tra cosa custodita e danno (Cass. civ. Sez. 3 n. 7461 del 28.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ. ha natura oggettiva e non presunta. Grava sull’attore l’onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, mentre il custode è tenuto a dimostrare il caso fortuito, consistente in un fatto naturale, di un terzo o della stessa vittima, che sia oggettivamente imprevedibile ed inevitabile, senza che rilevi la sua diligenza. La valutazione del giudice di merito in ordine alla sussistenza del nesso causale costituisce un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se scevro da vizi logici o giuridici, e non è denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. L’incidenza causale della condotta del danneggiato presuppone che questa abbia natura colposa, non essendo necessario che sia anche autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un’autovettura condotta da un terzo, convenne il Comune dinanzi al Giudice di pace per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal veicolo a seguito di un incidente occorso per la presenza di uno scavo non segnalato e ghiaia sulla carreggiata. Il giudice di primo grado dichiarò la propria incompetenza per valore, e il Tribunale, adito in sede di gravame, pur riconoscendo la competenza del giudice di pace, rigettò la domanda nel merito, ritenendo non provato il nesso causale tra lo stato della strada e l’evento dannoso, da imputarsi piuttosto alla condotta imprudente del conducente. La ricorrente propone quindi ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 2051 e 1227 cod. civ., contestando la nozione di caso fortuito applicata dal giudice di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione premette che la responsabilità del custode ha carattere oggettivo, come chiarito dalle Sezioni Unite n. 20943 del 2022. In tale prospettiva, è onere dell’attore dimostrare il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno; solo in caso di esito positivo di tale accertamento, il custode può liberarsi provando il caso fortuito, che può consistere anche in un comportamento della vittima. Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso la sussistenza del nesso causale, individuando nella condotta imprudente del conducente l’unica causa del sinistro. La Corte ritiene tale accertamento un tipico apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., poiché la censura sulla violazione di legge non può investire un giudizio fattuale. Anche il riferimento alla natura “irriducibilmente contraddittoria” dell’accertamento non è sufficiente a configurare un valido motivo di ricorso per vizio di motivazione, non essendo la doglianza specificamente esplicata.
La Corte dichiara altresì inammissibili le ulteriori censure relative alla necessità di accertare la prevedibilità e prevenibilità della condotta del danneggiato. Tali profili, secondo la giurisprudenza richiamata, rilevano solo dopo che sia stato positivamente risolto il quesito sulla sussistenza del nesso causale. Ritenuta l’insussistenza di tale nesso, le doglianze risultano prive di decisività. Ad abundantiam, la Corte osserva che, in base all’orientamento nomofilattico consolidato, l’efficacia esimente della condotta colposa del danneggiato non richiede che essa sia anche imprevedibile e inevitabile: l’incidenza causale del comportamento della vittima presuppone solo la sua natura colposa, secondo il principio ribadito da Cass. n. 2376 del 2024 e confermato da Cass. n. 28057 del 2024 e Cass. n. 8450 del 2025.
Quanto alla doglianza sulla presunta presunzione di colpa a carico del custode, la Corte la ritiene manifestamente infondata, in quanto contrastante con la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051 cod. civ., e quindi inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e alla dichiarazione dei presupposti per il versamento del doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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