Contratto d’appalto: onere della prova e non contestazione (Cass. civ. Sez. III n. 2815 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di non contestazione, di cui all’art. 115 cod. proc. civ., non può essere invocato per ritenere pacifico un fatto che risulti specificamente contestato da una parte del giudizio. Ne consegue che l’esistenza di un contratto di appalto e dell’obbligo dell’appaltatore di ultimare l’opera entro un determinato termine non possono essere affermati sulla sola base della mancata contestazione, quando vi sia contestazione sul punto. In materia di inadempimento delle obbligazioni, il giudice di merito deve valutare gli elementi di prova in modo complessivo e non parcellizzato, non potendo trascurare circostanze di segno contrario che impongano un maggiore approfondimento dei fatti.
Il Fatto
Un Comune aveva concesso contributi ai proprietari di immobili danneggiati da eventi sismici, erogando una somma destinata alla ricostruzione. Il contributo imponeva l’inizio dei lavori entro quattro mesi e la loro ultimazione entro ventiquattro mesi. Non essendo i lavori stati completati nel termine, il Comune revocò il contributo e convenne in giudizio i beneficiari davanti al Tribunale per ottenere la restituzione.
Il convenuto chiamò in garanzia l’impresa edile, la quale a sua volta chiamò in causa il direttore dei lavori, che chiamò la propria compagnia assicurativa. Il Tribunale accolse la domanda del Comune e la domanda riconvenzionale dell’impresa per somme residue. La Corte d’appello, in riforma, condannò l’impresa a tenere indenne il committente, ritenendo pacifico l’obbligo dell’appaltatore di completare l’opera entro ventiquattro mesi e non provata la non imputabilità dell’inadempimento ex art. 1218 cod. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che la sentenza impugnata poggia su un unico argomento: la ritenuta pacificità dell’obbligo dell’appaltatore di consegnare l’opera entro due anni. Su tale presupposto, la Corte territoriale ha applicato il principio di non contestazione e ha addossato all’impresa l’onere di provare la non imputabilità dell’inadempimento.
La Suprema Corte individua due elementi di segno contrario non adeguatamente considerati. Il primo è l’accoglimento, da parte del Tribunale, della domanda riconvenzionale dell’impresa contro il committente per somme non pagate: circostanza che, pur non decisiva in astratto, avrebbe imposto un approfondimento, poiché la Corte d’appello ha ribaltato l’esito sulla domanda principale senza nulla dire sull’accoglimento della riconvenzionale.
Il secondo elemento attiene all’esistenza del contratto di appalto. La Corte d’appello lo ha dato per pacifico senza spiegare da quale fonte traesse tale conclusione, né se esso fosse stipulato tra l’impresa e il Comune o tra l’impresa e il committente. Dal terzo motivo di ricorso emerge che il Comune aveva fermamente contestato l’esistenza di un contratto tra sé e l’appaltatrice.
Ne deriva che l’impresa non poteva ritenersi obbligata direttamente nei confronti del Comune alla conclusione dei lavori nel termine, o che quantomeno tale obbligo non poteva affermarsi sul solo fondamento del principio di non contestazione. La sentenza ha così fatto un uso disinvolto di tale principio e una valutazione delle prove parcellizzata, perdendo di vista la vicenda nella sua globalità.
Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata e il giudizio rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame dell’appello con valutazione complessiva delle prove e nuova verifica dell’applicabilità del principio di non contestazione. Al giudice di rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Nota della Redazione
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