Esenzione bollo auto storiche e competenza regionale tra autonomia fiscale e limiti (Cons. Stato n. 7205 del 29.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La Regione può esercitare la propria autonomia in materia di tassa automobilistica introducendo nuove fattispecie agevolative, purché non modifichi i presupposti strutturali del tributo e non superi i limiti di manovrabilità fissati dalla legge statale. L’esenzione regionale che àncora il beneficio all’iscrizione del veicolo ultraventennale a un registro storico si affianca, senza sostituirlo né scardinarlo, al sistema statale del certificato di rilevanza storica. La norma regionale non incide sulla competenza esclusiva dello Stato in materia di sicurezza, requisiti tecnici e circolazione stradale, restando il CRS necessario ai fini della qualifica del veicolo come storico. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale che assume la lesione dell’art. 117 Cost. e dei principi di coordinamento della finanza pubblica.

Il Fatto

L’Automotoclub Storico Italiano propone appello contro la sentenza del TAR Lombardia che ha respinto il suo ricorso avverso la risoluzione regionale n. 2 del 29 dicembre 2021 e gli atti applicativi. La Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 48, comma 4-bis, della l.r. n. 10 del 2003, ha previsto l’esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli con almeno venti anni dalla costruzione iscritti al Registro ACI Storico o al RIVS, previa istanza documentata.

L’appellante contesta che tale sistema, fondato sulle c.d. liste di salvaguardia, consenta di prescindere dal certificato di rilevanza storica e dagli enti certificatori individuati dall’art. 60, comma 4, cod. strada. Ne deduce l’illegittimità derivata e propria degli atti regionali, con censure di incostituzionalità per violazione degli artt. 3, 117 e 119 Cost. L’ACI si costituisce chiedendo la reiezione dell’appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato muove dalla premessa che la risoluzione regionale è aderente alla norma legislativa regionale. La disciplina contestata prevede una semplificazione procedurale per ottenere l’esenzione, sufficiente l’istanza corredata dall’iscrizione al club o registro, ma non incide sulla modalità e competenza della certificazione della rilevanza storica del veicolo. Il sistema del CRS rimane in vigore e la disciplina statale resta immutata: non si verifica lo “scardinamento” ipotizzato dall’appellante.

Quanto alla questione di legittimità costituzionale, la Corte richiama la giurisprudenza costituzionale secondo cui la tassa automobilistica è tributo sui generis, con gettito devoluto alle Regioni, che possono disciplinarla entro i limiti di manovrabilità fissati dallo Stato ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 68 del 2011. In particolare, Corte cost. n. 122 del 2019 ha riconosciuto che le Regioni possono sviluppare una propria politica fiscale, senza alterare i presupposti strutturali del tributo né superare i limiti massimi, e possono introdurre nuove fattispecie agevolative.

La Regione Lombardia, con l’art. 48, comma 4-bis, non ha modificato il presupposto del tributo ma ha ampliato il perimetro dell’esenzione, in coerenza con il federalismo fiscale e senza incidere sulla disciplina della sicurezza e della circolazione, rientranti nella competenza esclusiva statale. Non è stata dimostrata la violazione dei principi di coordinamento della finanza pubblica.

Le censure di irragionevolezza ex art. 3 Cost. non colgono nel segno: la norma non enuclea un accertamento alternativo della qualità di veicolo storico, richiedendosi comunque il CRS, e la stessa esenzione regionale si basa su una verifica storico-tecnica, non essendo tutti i veicoli ultraventennali iscrivibili alle liste. Quanto alla direttiva 2000/53/CE, il motivo è inammissibile perché nuovo, sviluppato per la prima volta in appello e precluso dall’art. 104, comma 1, cod. proc. amm. L’appello è respinto, con compensazione delle spese per la complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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