La perizia stragiudiziale non prova l’agevolazione “Tremonti ambiente” (Cass. civ. Sez. 5 n. 1975 del 29.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazioni fiscali, l’onere di provare l’esistenza e la consistenza dei fatti costitutivi del diritto al beneficio grava sul contribuente, secondo la regola generale dell’art. 2697, primo comma, c.c. Tale onere non può ritenersi assolto mediante la sola produzione di una perizia stragiudiziale di parte, la quale ha valore di mera allegazione difensiva a contenuto tecnico o, al più, di elemento indiziario, che il giudice di merito deve valutare nel contesto di un’autonoma e completa istruttoria. Ai fini del calcolo del “sovraccosto ambientale” deducibile ai sensi dell’art. 6, comma 15, della L. n. 388/2000, per gli investimenti realizzati nel periodo di vigenza del Regolamento (CE) n. 800/2008, le tariffe incentivanti percepite dal contribuente non devono essere scomputate dal costo dell’investimento, in quanto costituenti profitti operativi irrilevanti ai sensi dell’art. 23 del citato Regolamento.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente una cartella di pagamento emessa in seguito alla liquidazione automatizzata, ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, della dichiarazione Modello Unico 2014 relativa all’anno d’imposta 2013. L’Ufficio disconosceva alcune componenti negative, prive di riscontro nelle dichiarazioni delle precedenti annualità, liquidando una maggiore IRES.
La società, che aveva realizzato due impianti fotovoltaici beneficiando delle tariffe incentivanti del c.d. “Conto Energia”, aveva rettificato il bilancio dell’esercizio di realizzazione dell’impianto (2010) per far valere la speciale deduzione prevista dall’art. 6, commi 13 e ss., della L. n. 388/2000 (c.d. “Tremonti ambiente”), non operata tempestivamente per l’incertezza sulla cumulabilità tra le tariffe e l’agevolazione. La C.t.p. accoglieva il ricorso e la C.t.r. rigettava l’appello dell’Ufficio; l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta l’eccezione di inammissibilità del ricorso per “doppia conforme”, rilevando che la censura dell’Agenzia non attiene a una rivalutazione del merito, ma alla corretta applicazione delle norme sull’onere della prova e sulla disciplina dell’agevolazione, con conseguente denuncia di error in iudicando ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Quanto al primo profilo, la Corte lo ritiene fondato, richiamando il principio consolidato per cui la perizia di parte, anche se giurata, non è dotata di efficacia probatoria piena, costituendo una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico priva di valore probatorio rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato. Ne consegue che, in materia di agevolazioni tributarie, l’onere di provare i presupposti del regime di favore grava sul contribuente che intenda avvalersene, non potendo tale onere ritenersi assolto dalla sola produzione della perizia, senza un’adeguata e autonoma valutazione delle risultanze contabili.
Quanto al secondo profilo, relativo al calcolo del “sovraccosto ambientale”, la Corte lo dichiara infondato. La normativa nazionale impone l’“approccio incrementale” senza definirne le modalità, rendendo necessario il rinvio alla disciplina europea sugli aiuti di Stato. Per gli investimenti nel periodo rilevante, il riferimento è il Regolamento (CE) n. 800/2008, che ha modificato il criterio di calcolo escludendo la rilevanza dei profitti e dei costi operativi. Le tariffe incentivanti costituiscono un provento operativo e, in quanto tali, non devono essere sottratte dal costo dell’investimento per la determinazione del sovraccosto agevolabile.
La Corte accoglie quindi parzialmente il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, che dovrà procedere a un nuovo esame del merito attenendosi ai principi di diritto enunciati, provvedendo anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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