Opponibilità al creditore del giudicato favorevole al condebitore solidale anche nel processo tributario (Cass. civ. Sez. 5 n. 15534 del 21.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, la sentenza resa tra il creditore e un condebitore solidale è opponibile al creditore da parte di altro condebitore, ai sensi dell’art. 1306, secondo comma, cod. civ., ove ricorrano condizioni: che la sentenza sia passata in giudicato; che non si sia già formato un giudicato tra il condebitore che intende avvalersene e il creditore; che, trattandosi di giudizio pendente, l’eccezione sia stata tempestivamente sollevata; che il giudicato non sia fondato su ragioni personali del condebitore solidale. La produzione del giudicato sopravvenuto non trova ostacolo nell’art. 372 cod. proc. civ. L’accoglimento dell’eccezione, ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, comporta la cassazione della sentenza impugnata e la decisione nel merito, con annullamento dell’atto impositivo.
Il Fatto
La società, quale coobbligata solidale nel pagamento dell’IVA per l’anno 2006, impugnava l’invito al pagamento notificato dall’Amministrazione finanziaria. La pretesa scaturiva dall’omessa introduzione fisica di merce extracomunitaria nei depositi fiscali IVA gestiti dalla società nell’interesse della propria cliente, circostanza che, secondo l’ufficio, impediva l’applicazione della speciale disciplina di cui all’art. 50-bis d.l. n. 331/1993.
Dopo il rigetto in primo grado e l’accoglimento in appello, la Corte di cassazione, con sentenza n. 16976/2016, accoglieva i primi due motivi dell’Amministrazione e rinviava alla Commissione tributaria regionale, la quale rigettava l’appello della contribuente. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ. e delle norme in materia di onere della prova e di inversione contabile.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato preliminarmente l’eccezione sollevata dalla ricorrente in memoria, la quale aveva invocato, ai sensi dell’art. 1306, secondo comma, cod. civ., gli effetti del giudicato formatosi nei confronti della coobbligata in solido. Tale giudicato era derivato da un’ordinanza di questa stessa Corte che, accogliendo il ricorso della predetta società, aveva annullato l’atto impositivo a suo carico.
La Corte ha ritenuto l’eccezione fondata, richiamando il principio per cui la produzione dell’ordinanza non trova ostacolo nell’art. 372 cod. proc. civ., e ha enunciato le condizioni per l’opponibilità del giudicato al creditore da parte di altro condebitore, in linea con i precedenti di legittimità (Cass. n. 18154/2019; Cass. n. 16560/2017).
Nel caso di specie, la Corte ha verificato la sussistenza di tutte le condizioni: la formazione del giudicato, successiva alla notifica del ricorso per cassazione; l’identità dell’atto impositivo oggetto di annullamento con il credito per cui la società era coobbligata; infine, la natura del giudicato, non fondato su ragioni personali della condebitrice, atteso che l’annullamento era avvenuto per assolvimento dell’imposta mediante inversione contabile, in base ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia UE, sentenza 17 luglio 2014, causa C-272/13 Equoland.
Per effetto di tale pronuncia, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., non essendo necessari ulteriori accertamenti fattuali, ha accolto l’originario ricorso della contribuente, annullando l’atto impugnato. Le spese dei gradi di merito e dei giudizi di legittimità sono state compensate integralmente, in ragione del sopraggiungere della pronuncia europea solo nel corso del giudizio.
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Nota della Redazione
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